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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37258/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Benevento alla pena di euro 2.000,00 di ammenda ciascuno per il reato contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p. Avverso la sentenza avevano proposto appello, chiedendo in via principale l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. per insussistenza del fatto e, in subordine, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. La Corte di appello di Napoli aveva poi convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione. In sede di legittimità i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché sottoscritti da difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza che rilevasse la precedente conversione dell'appello in ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo decisiva la mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale ex art. 613 c.p.p. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui non esiste deroga alla regola di inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, neppure quando l'impugnazione sia stata inizialmente proposta come appello e poi convertita in ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico di ciascun ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fossero elementi per ritenere assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 727 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il fatto contestato, non ulteriormente specificato nel testo

  • art. 530, comma 1, c.p.p.

    richiamato dalle difese come base per chiedere l'assoluzione perché il fatto non sussiste

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato in subordine dalle difese per ottenere un'assoluzione in dubio

  • art. 613 c.p.p.

    richiede l'iscrizione del difensore nell'albo speciale per il ricorso per cassazione; la mancanza determina inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio di verifica dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini dell'eventuale esclusione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
  • La regola di inammissibilità per difetto di abilitazione del difensore opera anche quando l'impugnazione sia stata originariamente proposta come appello e poi convertita in ricorso per cassazione.
  • La conversione del mezzo di impugnazione non sana il difetto di legittimazione tecnica del difensore né consente di eludere i requisiti formali del ricorso per cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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