Cassazione Penale, Ordinanza n. 37258/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Benevento alla pena di euro 2.000,00 di ammenda ciascuno per il reato contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p. Avverso la sentenza avevano proposto appello, chiedendo in via principale l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. per insussistenza del fatto e, in subordine, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. La Corte di appello di Napoli aveva poi convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione. In sede di legittimità i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché sottoscritti da difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza che rilevasse la precedente conversione dell'appello in ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo decisiva la mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale ex art. 613 c.p.p. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui non esiste deroga alla regola di inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, neppure quando l'impugnazione sia stata inizialmente proposta come appello e poi convertita in ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico di ciascun ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fossero elementi per ritenere assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il fatto contestato, non ulteriormente specificato nel testo
richiamato dalle difese come base per chiedere l'assoluzione perché il fatto non sussiste
richiamato in subordine dalle difese per ottenere un'assoluzione in dubio
richiede l'iscrizione del difensore nell'albo speciale per il ricorso per cassazione; la mancanza determina inammissibilità
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio di verifica dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini dell'eventuale esclusione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- La regola di inammissibilità per difetto di abilitazione del difensore opera anche quando l'impugnazione sia stata originariamente proposta come appello e poi convertita in ricorso per cassazione.
- La conversione del mezzo di impugnazione non sana il difetto di legittimazione tecnica del difensore né consente di eludere i requisiti formali del ricorso per cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37201/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37202/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37203/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37204/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37205/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37206/2025 del 14/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →