Cassazione Penale, Sentenza n. 45297/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Salerno nei confronti di Pasquale Chiruzzi per i reati descritti ai capi 1 e 1‑bis (associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e condotte collegate). Il ricorrente contestava la fondatezza del giudizio di gravità indiziaria, deducendo che il compendio indiziario a suo carico si fondava su sole tre intercettazioni telefoniche di tenore ambiguo e contraddittorio, insufficienti a provare la natura fittizia delle assunzioni e il ruolo associativo richiesto per il capo 1; rilevava altresì l'assenza di elementi probatori attestanti l'effettivo ingresso degli stranieri nel territorio nazionale.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto ineccepibile la valutazione del Tribunale del riesame: le intercettazioni rilevate (conversazioni n. 10354, 15088, 15234) lette in correlazione con il restante compendio indiziario (tra cui 131 domande di nulla osta presentate dall'indagato nelle diverse province) erano ritenute gravi, precise e concordanti e dimostravano la consapevolezza e la partecipazione di Chiruzzi alle attività consortili coordinate da Decimo Viola. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità. Quanto al capo 1‑bis (favoreggiamento/agevolazione dell'immigrazione), è stato ribadito che il delitto è di pericolo e non richiede l'effettivo ingresso dello straniero per realizzarsi. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove Chiruzzi è ristretto.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata per qualificare la rilevanza delle esigenze cautelari (in particolare la gravità indiziaria e il disvalore del reato associativo) ai fini della conferma della custodia cautelare.
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato per chiarire che il reato di favoreggiamento/agevolazione dell'immigrazione è un reato di pericolo: per la sua configurazione non è necessario l'effettivo ingresso dello straniero nello Stato, basta la condotta che crea la condizione finalizzata all'ingresso.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma evocata nella discussione giurisprudenziale che delimita l'intervento della Corte di cassazione: è ammesso il censimento del travisamento della prova ma non la risimulazione del fatto; ciò impedisce alla Corte di riqualificare o reinterpretare ex novo il contenuto fattuale delle intercettazioni valutate dal giudice di merito.
Massime di principio
- Le intercettazioni telefoniche, se gravi, precise e concordanti, possono costituire prova diretta sufficiente a fondare il giudizio di gravità indiziaria anche senza riscontri esterni
- L'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito; la Corte di cassazione non può riformulare tale valutazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- Per i reati connessi all'immigrazione (art. 12 d.lgs. 286/1998) non è necessario dimostrare l'effettivo ingresso dello straniero: la fattispecie è di pericolo e si realizza con la condotta idonea a favorire l'ingresso
- La partecipazione a un'associazione a delinquere può emergere anche da comportamenti concreti e continuativi (partecipazione 'di fatto'), senza necessità di una manifestazione esplicita di volontà associativa
- La conferma di misure cautelari trova fondamento quando il quadro indiziario è complessivamente grave e coerente, specie se integrato da elementi quantitativi o documentali (es. numerose domande di nulla osta) che danno conto della ripetitività e della stabilità dell'attività illecita
- In sede di impugnazione per cassazione è rischioso puntare esclusivamente sulla diversa interpretazione delle intercettazioni: la via corretta è dimostrare la manifesta illogicità o l'inconsistenza della motivazione di merito.
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