Cassazione Penale, Sentenza n. 28344/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Prato che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace per il reato di cui all'art. 582 c.p. (fatti del 1 luglio 2013). Il motivo di ricorso alla Corte riguarda l'inosservanza dell'art. 568, comma 5, c.p.p.: secondo il ricorrente il giudice che riceve un atto di gravame qualificato dalla parte con un mezzo diverso da quello previsto doveva verificare l'impugnabilità oggettiva e la "voluntas impugnationis" e, in presenza di questa, trasmettere gli atti al giudice competente invece di dichiarare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento maggioritario secondo cui, se la parte usa un mezzo di gravame diverso da quello previsto, il giudice deve accertare l'impugnabilità oggettiva e l'esistenza della volontà di impugnare e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (art. 568, comma 5, c.p.p.). Tuttavia, verificato che il termine prescrizionale massimo è decorso il 1 gennaio 2021 (prima della pronuncia di secondo grado) e non risultando sospensioni, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Il giudice che riceve un atto di gravame formulato con un mezzo diverso da quello previsto deve limitarsi a verificare l'impugnabilità obiettiva del provvedimento e l'esistenza della "voluntas impugnationis"; in presenza di questa deve trasmettere gli atti al giudice competente (principio della prevalenza della sostanza sulla forma procedurale).
Indica il reato contestato (lesioni personali); la norma è richiamata quale fattispecie di reato per la quale è intervenuta la prescrizione.
Richiamato come norma di riferimento per eventuali pronunce alternative; la Corte rileva che in mancanza di elementi per applicare disposizioni alternative ex art. 129, comma 2, va comunque dichiarata l'estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- Se la parte usa un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto, il giudice deve accertare l'impugnabilità oggettiva del provvedimento e la "voluntas impugnationis" (intento di sottoporre l'atto al sindacato giurisdizionale) e, ove presenti, trasmettere gli atti al giudice competente; non è automaticamente lecita l'inammissibilità per l'etichetta usata dall'impugnazione.
- La sostanza dell'impugnazione prevale sulla forma: una dizione errata (es. "appello" anziché "ricorso per cassazione") non deve determinare l'automatica perdita del rimedio se è chiaro l'intento di impugnare e il provvedimento è oggettivamente impugnabile secondo il mezzo idoneo.
- Prima di pronunciarsi sulla vicenda sostanziale, il giudice deve verificare sempre i termini di prescrizione e le eventuali cause di sospensione/interruzione; se è decorso il termine massimo prescrizionale e non risultano sospensioni, occorre dichiarare l'estinzione del reato.
- In situazioni analoghe, il difensore deve comunque cercare di usare la corretta tipologia di impugnazione e documentare chiaramente la volontà di impugnare per evitare contestazioni procedurali; in caso di dubbio, allegare ogni elemento che dimostri la "voluntas impugnationis" e chiedere espressamente la trasmissione al giudice competente.
- Quando la Corte accerta l'estinzione del reato per prescrizione, la sentenza di grado precedente viene annullata senza rinvio: la pronuncia ha efficacia decisoria favorevole all'imputato.
Testo integrale
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