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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26911/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sostenendo la nullità dell'ordinanza applicativa per omessa motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al reato indicato al capo b) (art. 495 c.p.). Ha lamentato la violazione degli artt. 292 lett. b) e c) c.p.p., ritenendo che il tribunale del riesame non abbia rilevato tale nullità.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Richiama il principio per cui la Cassazione non può rivedere gli elementi di fatto o la valutazione sulla consistenza degli indizi e sulle condizioni soggettive dell'imputata, limitandosi al controllo di legittimità sul contenuto e sulla coerenza logica dell'atto impugnato. Il tribunale del riesame aveva condiviso il giudizio del giudice monocratico, che aveva condannato la ricorrente in abbreviato per gli artt. 624 e 495 c.p. e aveva motivato richiamando le concrete modalità del fatto (introduzione notturna nel locale scavalcando un muretto) e la potenzialità offensiva della condotta. Inoltre il tribunale del riesame ha valorizzato i numerosi precedenti penali e le evasioni, nonché la dichiarazione di false generalità, come elementi indicativi della pericolosità sociale. La Corte ha ritenuto coerente e sufficiente la motivazione ai fini cautelari, anche alla luce dell'art. 274 lett. c) c.p.p., e ha confermato il rigetto del ricorso. La ricorrente è anche condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    indica la competenza del tribunale adito; richiamato solo per riferire quale organo ha pronunciato l'ordinanza impugnata

  • art. 624 c.p.

    reato per cui la ricorrente era stata condannata in abbreviato; i fatti relativi a questo reato sono stati valutati dal giudice come parte della condotta complessiva che giustifica la misura cautelare

  • art. 495 c.p.

    reato indicato al capo b) per il quale la ricorrente contestava la mancata motivazione specifica; la Corte ha ritenuto che la valutazione complessiva dei fatti e della condotta ancorasse adeguatamente le esigenze cautelari anche rispetto a questo capo

  • art. 292 lett. b) e c) c.p.p.

    norme richiamate dalla ricorrente per denunciare la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la motivazione complessiva era coerente e ancorata ai fatti e alla sentenza di condanna

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    richiamato come fondamento per ritenere che la valutazione della personalità dell'imputato possa fondarsi anche sui precedenti penali o su comportamenti concreti; il tribunale del riesame ha fatto ricorso a tale disposizione per giustificare la misura cautelare sulla base dei precedenti e della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di provvedimenti 'de libertate' svolge un controllo di legittimità limitato: non può rivedere valutazioni di fatto, spessore degli indizi o ricostruzioni di merito operate dal giudice di merito o dal tribunale del riesame.
  • Quando esiste una sentenza di condanna (anche non definitiva, come nel rito abbreviato) la ricostruzione dei fatti operata dalla pronuncia di merito vincola anche il giudice della cautela: perizia e qualificazione dei fatti e delle circostanze devono essere mantenute coerenti tra le sedi.
  • L'assenza di una motivazione separata per ciascun capo cautelare non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza se emerge una motivazione complessiva, coerente e ancorata ai fatti-reato che giustifica la misura anche rispetto ai singoli capi.
  • Gli elementi per valutare la pericolosità sociale possono ricavarsi sia da comportamenti concreti sia dai precedenti penali: il giudice cautelare può fondare la misura su uno solo di questi profili se ritenuto sufficiente e proporzionato.
  • Per impugnare con successo la motivazione cautelare è necessario dimostrare un vizio di legittimità concreto (incoerenza manifesta, illogicità evidente o carenza motivazionale tale da non consentire la comprensione delle ragioni della misura), non semplici contestazioni di merito.

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