Cassazione Civile, Ordinanza n. 04930/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale di importo rilevante, emessa per contributi dovuti alla gestione agricola datori di lavoro per gli anni 2004-2006. Il giudice di merito aveva accolto l'opposizione, ritenendo che risultasse pacifico il rispetto dei minimi retributivi del contratto collettivo nazionale e che non fosse stata provata dall'ente previdenziale la mancata corresponsione delle retribuzioni previste da un contratto integrativo provinciale, peraltro non prodotto e successivo al periodo rilevante. Con il ricorso per cassazione, l'INPS deduceva violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del 1996, sostenendo che l'onere di provare i requisiti per usufruire degli sgravi contributivi gravasse sul datore di lavoro e che la corte territoriale avesse quindi erroneamente distribuito l'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che l'oggetto della lite era, in via centrale, la pretesa dell'INPS al pagamento di maggiori contributi fondata sull'applicazione del contratto provinciale, e solo in via consequenziale la questione della perdita degli sgravi contributivi. Poiché il fatto costitutivo posto a base della pretesa contributiva era l'applicazione del contratto provinciale, la relativa produzione e dimostrazione gravavano sull'ente previdenziale. La corte d'appello aveva quindi correttamente escluso la violazione dell'onere della prova, rilevando che il contratto collettivo nazionale era rispettato e che il contratto provinciale non era stato prodotto dall'INPS. È stato inoltre escluso che fosse pertinente il richiamo alla giurisprudenza sull'onere probatorio dei requisiti per gli sgravi, perché tale profilo era solo conseguenziale rispetto alla questione principale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come base della disciplina sugli sgravi contributivi; la Corte non ne fa applicazione nel senso prospettato dall'INPS, perché reputa centrale e preliminare la prova del fatto costitutivo della maggiore pretesa contributiva.
Norma di conversione del d.l. n. 510 del 1996, richiamata unitamente all'art. 9-ter nella censura dell'INPS.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'ente previdenziale pretenda contributi maggiori assumendo la mancata applicazione di un contratto collettivo territoriale o integrativo più favorevole, il contratto invocato e il suo contenuto rilevante integrano fatti costitutivi della pretesa e devono essere allegati e provati da chi agisce.
- La regola sull'onere della prova dei requisiti per fruire di sgravi contributivi non si estende automaticamente a spostare sul contribuente la prova di un fatto che l'ente assuma come fondamento principale del proprio credito contributivo.
- Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio occorre distinguere tra il fatto costitutivo della pretesa principale e gli effetti conseguenziali o accessori: solo il primo determina l'allocazione dell'onere della prova in capo all'attore.
- In cassazione è infondata la censura di violazione dell'onere della prova quando il giudice di merito abbia correttamente individuato il fatto costitutivo del credito e abbia ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte del creditore che ne invoca l'esistenza.
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