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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12847/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e generico il terzo. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con il primo motivo contestava la competenza territoriale, sostenendo che il fatto non si fosse consumato a Napoli; la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito, perché nel caso concreto il profitto ingiusto era stato accreditato tramite bonifico sul conto del destinatario e, quindi, la consumazione si era verificata nel luogo di accredito. Con il secondo motivo deduceva la tardività della querela delle persone offese, ma la Corte ha osservato che la notizia certa del fatto-reato era stata acquisita solo nel mese di maggio 2018, quando le vittime avevano scoperto che l'autovettura acquistata era stata nuovamente proposta in vendita ad altri soggetti. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 640 c.p. in punto di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente ripetitiva delle doglianze già disattese in appello, che avevano motivato adeguatamente sugli artifizi e raggiri.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato per la contestazione del delitto di truffa e per la censura sul giudizio di responsabilità; la Corte ribadisce che gli artifizi e raggiri erano stati adeguatamente individuati dalla decisione di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione è resa sul ricorso per cassazione e valorizza la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi come ragioni di inammissibilità.

Massime di principio

  • La truffa, quale reato istantaneo e di danno, si consuma nel momento e nel luogo in cui alla condotta fraudolenta segue l'effettiva deminutio patrimonii della persona offesa e l'autore consegue l'ingiusto profitto.
  • Quando il profitto della truffa è conseguito mediante bonifico bancario, la consumazione coincide con l'accreditamento della somma sul conto del destinatario; ai fini della competenza territoriale rileva il luogo dell'accredito, coincidente con la sede dell'istituto bancario presso cui è acceso il conto.
  • Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa del fatto-reato, sulla base di elementi seri, sia nella sua dimensione oggettiva sia in quella soggettiva.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure di merito già esaminate e disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge sull'elemento costitutivo della truffa non è ammissibile se la doglianza è solo apparente e non si traduce in una reale critica giuridica alla motivazione sui raggiri e sugli artifizi.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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