Cassazione Penale, Ordinanza n. 25480/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due indagati hanno impugnato per cassazione un'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione a una vicenda di tentata estorsione, lesioni personali e porto illegale di armi ai danni di una persona offesa. Il ricorso deduceva, in sintesi: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e telematiche poste a fondamento della misura, perché autorizzate in altro procedimento per fatti diversi e senza connessione rilevante ex art. 12 c.p.p.; si lamentava inoltre la trasmissione omissata dei decreti autorizzativi e l'assenza di un autonomo decreto nei confronti degli odierni indagati; 2) la mancanza o illogicità della motivazione sulla contestata aggravante del metodo mafioso, ritenuta desunta in modo apodittico dalla gravità dei fatti, dal contesto territoriale e dalla caratura criminale di un coindagato, senza dimostrare il concreto avvalimento della forza intimidatrice mafiosa; 3) l'insussistenza di gravi indizi nei confronti di uno degli indagati, la cui condotta sarebbe consistita solo in presenza sul luogo, agevolazione post factum e rimozione di tracce, con al più configurabilità di favoreggiamento; 4) l'illegittimità della custodia in carcere per erronea applicazione della presunzione di adeguatezza ex art. 275, comma 3, c.p.p. e per motivazione stereotipata sul pericolo di reiterazione e sull'inadeguatezza di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendo che le censure dedotte con il secondo e il terzo motivo, nonché in parte con gli altri motivi, fossero in realtà vizi motivazionali non deducibili con il ricorso immediato per cassazione avverso misura cautelare personale ex art. 311, comma 2, c.p.p., poiché tale rimedio è ammesso solo per violazione di legge. In applicazione del principio di conservazione dell'impugnazione, il ricorso è stato qualificato come istanza di riesame ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di misura cautelare personale esclusivamente per violazione di legge
il ricorso immediato per cassazione contro la misura cautelare personale è limitato ai soli vizi di violazione di legge; i motivi di merito motivazionale non sono deducibili con tale rimedio.
l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dalla parte
si applica il principio di conservazione dell'impugnazione anche in materia cautelare, consentendo la riqualificazione dell'atto secondo il suo contenuto sostanziale.
art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) c.p.p.
i motivi formalmente evocati sono stati ricondotti, nella sostanza, a censure di motivazione, non proponibili con il ricorso immediato ex art. 311, comma 2, c.p.p.
sono richiamati dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni e l'asserita illegittimità dei decreti autorizzativi.
richiamato per negare la connessione tra il procedimento originario delle intercettazioni e quello odierno.
richiamato dalla difesa in relazione all'aggravante del metodo mafioso.
richiamati dalla difesa per contestare la qualificazione della condotta come concorso in tentata estorsione.
richiamato dalla difesa per contestare l'operatività della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
richiamato dalla difesa in tema di esigenze cautelari, segnatamente pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, il ricorso per cassazione ex art. 311, comma 2, c.p.p. è ammesso soltanto per violazione di legge; le doglianze che investono la logicità, completezza o coerenza della motivazione del provvedimento cautelare non sono deducibili con tale rimedio.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, prevale il contenuto sostanziale dell'atto sulla sua qualificazione formale: se un ricorso per cassazione contiene censure proprie del riesame, esso può essere riqualificato come richiesta di riesame in applicazione del principio di conservazione dell'impugnazione.
- Il principio di conservazione dell'impugnazione opera anche nel settore cautelare, consentendo alla Corte di valorizzare l'atto per la sua reale funzione processuale e di trasmetterlo all'organo competente per il relativo esame.
- Quando l'impugnazione cautelare deduce vizi motivazionali, la Corte non procede al merito di tali doglianze se il mezzo utilizzato è un ricorso per cassazione immediato limitato alla violazione di legge.
- La riqualificazione dell'atto come riesame consente l'ulteriore corso del procedimento davanti al tribunale competente, senza che la Corte si pronunci nel merito sui presupposti della misura.
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