Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32416/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e si era allontanato dal luogo di restrizione, recandosi nell'area condominiale e, secondo la giustificazione prospettata, nel garage per recuperare una bevanda. Per tale condotta era stato condannato, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.; la Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione del Tribunale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'allontanamento fosse stato brevissimo, limitato all'area condominiale, privo di intento elusivo e giustificato da un'esigenza contingente; ha inoltre richiamato la giovane età, l'assenza di precedenti specifici e la mancata considerazione dell'elemento psicologico. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 131-bis c.p., contestando l'esclusione della particolare tenuità del fatto per asserita abitualità desunta anche da procedimenti non definiti e da precedenti per reati in materia di stupefacenti; ha dedotto altresì l'episodicità, la minima offensività della condotta e la tenue intensità del dolo. Con il terzo motivo ha dedotto carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, ritenendo applicabili i limiti quantitativi dell'art. 163 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'evasione richiede la coscienza e volontà dell'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, mentre sono irrilevanti i motivi dell'allontanamento e le sue modalità temporali o spaziali, una volta accertata la consapevolezza della condotta. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo legittima la valutazione di abitualità fondata sull'esistenza di almeno tre episodi di evasione, compreso quello oggetto del giudizio, anche se gli ulteriori illeciti non erano stati definitivamente giudicati: essi potevano essere accertati incidentalmente dal giudice ai fini dell'art. 131-bis c.p. Inoltre, le concrete modalità del fatto e la banalità della ragione addotta evidenziavano un'intensità del dolo incompatibile con la particolare tenuità dell'offesa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudizio prognostico negativo, sebbene sintetico, era adeguatamente fondato sui plurimi precedenti dell'imputato, indicati in sette condanne, e rendeva inconferente il richiamo ai soli limiti quantitativi dell'art. 163 c.p.

Norme richiamate

  • art. 385, comma 3, c.p.

    La fattispecie di evasione richiede, sotto il profilo soggettivo, la coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare; i motivi dell'allontanamento sono irrilevanti.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa dalla abitualità del comportamento. Ai fini dell'abitualità possono essere considerati e accertati incidentalmente dal giudice ulteriori illeciti analoghi risultanti dagli atti, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile; rilevano inoltre le concrete modalità del fatto e l'intensità del dolo.

  • art. 163 c.p.

    I limiti quantitativi della pena non sono sufficienti a fondare il diritto alla sospensione condizionale quando il giudice abbia formulato un giudizio prognostico negativo adeguatamente motivato sulla base dei precedenti dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo consiste nella coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione; non incidono sulla sua configurabilità la brevità dell'allontanamento, la limitata estensione spaziale, la ragione contingente dell'uscita, la giovane età o l'assenza di precedenti specifici, quando la consapevolezza dell'allontanamento sia accertata.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del comportamento, il giudice può considerare ulteriori illeciti analoghi risultanti dagli atti e accertarne incidentalmente l'esistenza, anche se non sono stati definitivamente giudicati, purché tali fatti siano sottoposti alla sua cognizione e siano adeguatamente motivati.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche indipendentemente dall'abitualità quando le concrete modalità della condotta rivelino un'intensità del dolo incompatibile con la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato da un giudizio prognostico negativo fondato sui plurimi precedenti dell'imputato; in tal caso il mero rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 163 c.p. non impone la concessione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.