Cassazione Civile, Ordinanza n. 15258/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione d’urgenza relativa ad alcuni terreni siti nel territorio di Narni, occupati in via d’urgenza e poi espropriati per la realizzazione della Piattaforma Logistica Terni-Narni. La società proprietaria contestava la quantificazione amministrativa dell’indennità, sostenendo che i terreni dovessero essere considerati edificabili e non agricoli, con conseguente diritto a un importo molto più elevato. Dinanzi alla Corte d’appello erano state espletate attività istruttorie e una CTU, ma il giudice di merito aveva ritenuto non edificabili i terreni e aveva liquidato l’indennità aderendo alla stima tecnica. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto dieci motivi: illegittima conversione del rito da sommario a ordinario; ultrapetizione per avere la Corte determinato un’indennità inferiore a quella della Commissione regionale espropri senza domanda riconvenzionale della Regione; omessa pronuncia su specifiche censure; errata considerazione della destinazione urbanistica; erronea qualificazione dei terreni come non edificabili; mancata riformulazione dei quesiti al CTU sulla potenzialità edificatoria intermedia; erronea adesione alla stima peritale; erronea statuizione sull’indennità di occupazione; mancato riconoscimento dell’indennità da espropriazione parziale; difetto di motivazione. La Regione ha resistito chiedendo l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, dichiarando assorbiti il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo. Ha cassato quindi la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo ha escluso la nullità della conversione del rito, rilevando sia l’assenza di una sanzione espressa sia la sanatoria per raggiungimento dello scopo e per mancata tempestiva eccezione. Sul secondo motivo ha affermato che, nell’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, il giudice può determinare soltanto un’indennità maggiore rispetto a quella amministrativa, salvo domanda riconvenzionale dell’espropriante; pertanto, in difetto di tale domanda, non può essere pronunciata una riduzione dell’indennità sotto pena di ultrapetizione. Sul profilo urbanistico-edilizio ha ritenuto che i terreni dovessero considerarsi edificabili, poiché la destinazione a piastra logistica/attrezzature di interesse generale era attuabile anche su iniziativa privata mediante convenzione, sicché non si trattava di mero vincolo pubblicistico tale da escludere la vocazione edificatoria del suolo.
Norme richiamate
nelle controversie di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio non è consentita la conversione dal rito sommario a quello ordinario; la sua erronea adozione, tuttavia, non determina nullità in assenza di espressa sanzione e se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo
art. 3, comma 1, D.Lgs. 150/2011
non prevede una nullità espressa per l’inosservanza della disciplina sul rito sommario applicabile alle opposizioni alla stima
richiamato nel motivo sul rito e nel contesto della disciplina dell’opposizione alla stima
invocato per denunciare ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di ultrapetizione quanto alla riduzione dell’indennità
richiamato ai fini della qualificazione edificatoria o agricola dei terreni espropriati
richiamato ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione
richiamato nel ricorso in relazione ai criteri di stima
richiamato dalla Corte territoriale per l’indennità di occupazione d’urgenza
richiamato in relazione all’indennità da espropriazione parziale
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per difetto di motivazione
la nullità non può essere pronunciata se non prevista dalla legge o se l’atto, pur irregolare, ha raggiunto il suo scopo
la nullità è sanata se non eccepita tempestivamente e comunque quando l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato
usato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione
richiamato in relazione alla conversione del rito e alla fissazione dell’udienza
richiamato per il programma di infrastrutture strategiche e la piastra logistica
Delib. C.I.P.E. 21 dicembre 2001
atto di programmazione richiamato per l’opera strategica
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, comma 4, lett. b), n. 2
richiamata dalla Corte costituzionale nella ricostruzione della disciplina del rito sommario
sentenza Corte costituzionale n. 10/2013
richiamata per chiarire la compatibilità costituzionale del rito sommario nelle opposizioni alla stima
sentenza Corte cost. n. 179/1999
richiamata per affermare la legittimità di destinazioni urbanistiche realizzabili anche con iniziativa privata
sentenza Cass. n. 11729/2003
richiamata per il principio secondo cui una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata non esclude la vocazione edificatoria
sentenza Cass. n. 404/2010
richiamata per includere nella categoria edificatoria le aree in cui l’edificazione sia consentita all’iniziativa privata, pur se vincolata
sentenza Cass. n. 6116/2022
richiamata per affermare che l’opposizione alla stima è un ordinario giudizio sul rapporto, autonomo rispetto alla stima amministrativa
sentenza Cass. n. 15414/2019
richiamata per il principio di ultrapetizione in assenza di domanda riconvenzionale dell’espropriante
sentenze Cass. n. 36331/2021, n. 34205/2021, n. 25829/2021
richiamate come precedenti specifici sulla medesima vicenda espropriativa e sulla natura edificabile delle aree destinate alla piastra logistica
sentenza Sezioni Unite n. 7454/2020
richiamata come precedente generale sulla distinzione tra aree agricole/non edificabili e aree edificabili, ma ritenuta compatibile con il principio applicato nel caso concreto
ordinanza Cass. n. 9829/2021
richiamata in relazione al principio generale sulle aree vincolate a uso pubblicistico
Massime di principio
- Nell’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione il giudizio è un ordinario giudizio di accertamento del rapporto indennitario: il giudice determina il quantum dovuto in piena autonomia, applicando i parametri di legge, ma entro i limiti della domanda.
- In assenza di una domanda riconvenzionale dell’espropriante, il giudice non può liquidare all’espropriato un’indennità inferiore a quella già determinata in sede amministrativa; se l’accertamento conduce a un risultato peggiorativo per l’opponente, la domanda va semplicemente rigettata, altrimenti si incorre in ultrapetizione.
- La conversione del rito nelle opposizioni alla stima non è consentita dalla disciplina speciale; tuttavia l’inosservanza del rito non comporta nullità se la legge non la prevede espressamente e se il contraddittorio è stato comunque pienamente attuato, con eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- Ai fini della qualificazione edificatoria di un terreno espropriato conta la concreta disciplina urbanistica e la possibilità legale ed effettiva di edificazione; la vocazione edificatoria non è esclusa quando la destinazione urbanistica consenta l’intervento anche a iniziativa privata, pur se con vincoli funzionali o convenzionali.
- Le aree destinate a servizi o attrezzature di interesse generale possono conservare natura edificabile se la pianificazione ne prevede l’attuazione anche tramite iniziativa privata, poiché in tal caso non si è in presenza di un mero vincolo pubblicistico preclusivo dello ius aedificandi.
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