Cassazione Penale, Ordinanza n. 23664/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca per detenzione/cessione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, contestata come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in continuazione ex art. 81 cpv. c.p. I motivi dedotti erano due: 1) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla configurabilità del reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo l'erroneità della ricostruzione fattuale; 2) vizi motivazionali sulla mancata declaratoria di insussistenza della recidiva specifica infraquinquennale e sulla determinazione della pena, anche quanto al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello; quanto al primo motivo, ha richiamato il dato delle intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito, ritenute idonee a provare senza dubbi l'attività di spaccio; quanto al secondo motivo, ha osservato che la questione sulla recidiva non era stata devoluta con l'atto di appello ed era quindi inammissibile, mentre la valutazione sul trattamento sanzionatorio era adeguatamente motivata con riferimento all'assenza di resipiscenza, alla personalità negativa e ai precedenti penali dell'imputato, oltre che alla qualità della sostanza ceduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta quindi ferma. La Corte ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze perché già valutate in appello, oltre a rilevare l'inammissibilità della censura sulla recidiva per mancata devoluzione in appello e la non censurabilità del trattamento sanzionatorio in presenza di motivazione congrua.
Norme richiamate
richiamato quale base del vincolo della continuazione tra i fatti contestati e della qualificazione giuridica del capo d'imputazione
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione/spaccio di stupefacenti di lieve entità
testo unico sugli stupefacenti richiamato per il titolo di reato contestato
richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, negate per assenza di resipiscenza e personalità negativa dell'imputato
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto o doglianze già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La prova dell'attività di spaccio può essere desunta anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, quando esse consentano di ricostruire in modo univoco le cessioni di sostanza stupefacente.
- La censura sulla recidiva è inammissibile se la relativa questione non è stata devoluta con l'atto di appello, perché non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Il trattamento sanzionatorio, incluse la concessione delle attenuanti generiche e la misura dell'aumento o della diminuzione di pena, è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di segni di resipiscenza, sulla negativa personalità dell'imputato e sui suoi precedenti penali, quando tali elementi siano espressamente valorizzati nella motivazione.
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