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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16531/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Salvino Antonio ha impugnato la sentenza n.156/2020 della Corte d'appello di Venezia sostenendo: 1) errata applicazione della disciplina della prescrizione (avrebbe dovuto applicarsi la normativa post L. n.251/2005 che avrebbe determinato un termine prescrizionale più breve e quindi la estinzione del reato per prescrizione), con calcoli sul termine di prescrizione del reato di ricettazione commesso il 6 ottobre 2005; 2) vizi della motivazione sul piano delle prove, contestando le valutazioni della Corte d'appello circa il pedinamento dell'imputato e la sua presenza a bordo dell'autovettura usata per la ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse errato nel calcolo perché non aveva considerato l'effetto della recidiva reiterata specifica infraquinquennale: con la disciplina post L. n.251/2005 la recidiva incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo (art.157, comma 2 c.p.) e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo tramite l'aumento di 2/3 ex art.161, comma 2 c.p., portando il termine complessivo ben oltre la data della sentenza di secondo grado. Sulla critica motivazionale la Cassazione ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di merito (fatti e valutazione delle prove) non sindacabili in cassazione salvo i vizi tassativi dell'art.606 c.p.p. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n.251/2005

    Ha modificato la disciplina della prescrizione e prevede che la recidiva qualificata (circostanza ad effetto speciale) incida sul calcolo del termine prescrizionale minimo ex art.157 c.p., influendo anche sul termine massimo in presenza di atti interruttivi.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    La recidiva qualificata incide nel calcolo del termine prescrizionale minimo del reato; pertanto il coefficiente relativo alla recidiva deve essere applicato al termine minimo.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine prescrizionale fino ai 2/3 in presenza di atti interruttivi; la Corte ha ritenuto applicabile tale aumento dopo aver determinato il termine minimo influenzato dalla recidiva.

  • art. 606 c.p.p.

    Delimita i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ricordato che non è consentito riesaminare liberamente le valutazioni di fatto e della prova, salvo i vizi espressamente indicati da questa norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte alla luce della inammissibilità totale del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020

    Norma richiamata relativamente alla presentazione della requisitoria da parte del Sostituto Procuratore Generale nel procedimento in Cassazione (richiesta di rigetto del ricorso).

Massime di principio

  • Quando si contesta la prescrizione con riferimento alla L. n.251/2005 è necessario verificare l'effetto della recidiva sul calcolo del termine minimo (art.157 c.p.) e l'eventuale aumento per atti interruttivi (art.161 c.p.); non basta confrontare i soli termini aritmetici ante/post riforma senza considerare la recidiva.
  • Le censure che fondamentalmente mirano a una diversa valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili in Cassazione salvo che non si riferiscano a vizi espressamente previsti dall'art.606 c.p.p.; in caso di doglianze di merito il ricorrente deve evidenziare profili di diritto o vizi motivazionali specifici.
  • L'inammissibilità totale del ricorso può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria ex art.616 c.p.p.; chi impugna dovrebbe valutare la solidità giuridica del motivo processuale e non limitarsi a rilievi di fatto.
  • Nel calcolo dei termini prescrizionali per reati commessi prima di riforme normative, occorre applicare correttamente le regole transitorie e gli effetti delle circostanze aggravanti o della recidiva che incidono sul computo.

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