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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00854/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo: (1) errata applicazione e interpretazione degli artt. 158 e 649 c.p.p. e degli artt. 633 e 639-bis c.p. con motivazione illogica circa la responsabilità per occupazione abusiva; hanno dedotto di essere divenuti proprietari del lotto nel 1987 e che l'acquisizione formale al patrimonio comunale (1992) non avrebbe interrotto il loro possesso, chiedendo che fosse valutata la documentazione già in atti; hanno inoltre invocato il ne bis in idem rispetto alle pronunce penali precedenti che avevano escluso la rilevanza penale dell'art. 221 T.U.L.S.; hanno eccepito infine la sopravvenuta prescrizione. (2) Contestano la determinazione della pena e il rigetto del riconoscimento della continuazione 'esterna' con reati edilizi già giudicati: sostengono che, nonostante il consistente lasso di tempo, esistono indici (stessa area, identità dei soggetti, analogia del modus operandi) che dimostrano un medesimo disegno criminoso; lamentano altresì motivazione generica sul diniego della sospensione condizionale e mancata trattazione specifica della revoca delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo nella parte in cui censurava l'accertamento di responsabilità per il reato di invasione/occupazione abusiva (art. 633 c.p. e 639-bis c.p.), confermando che i giudici di merito hanno valutato correttamente la natura arbitraria e permanente dell'occupazione e la reiterazione di opere edilizie sine titulo fino al 2015; ha inoltre escluso il ne bis in idem con l'art. 221 T.U.L.S., ritenendo le due fattispecie orientate a beni giuridici differenti, e ha respinto la doglianza sulla prescrizione perché il reato permanente perdura fino all'allontanamento o alla sentenza di condanna e può dar luogo a autonome fattispecie di prosecuzione. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo con riferimento al rigetto della continuazione esterna: ha ritenuto carente e contraddittoria la motivazione della Corte d'appello che ha dato rilievo esclusivo al lasso temporale senza esaminare gli altri indici (unità di contesto, identità dei soggetti, analogia delle modalità) utili a valutare il medesimo disegno criminoso; per questo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sulla continuazione. La Corte ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p., essendo l'annullamento intervenuto per motivi che non attengono all'accertamento della responsabilità; non sono state liquidate le spese alla parte civile in ragione della genericità della memoria depositata.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Il reato di invasione/occupazione postula l'instaurazione di un rapporto di fatto illecito sul bene che esclude o limita il diritto del titolare; può realizzarsi anche senza violenza fisica e diventa reato permanente se l'occupazione prosegue nel tempo.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alle modalità ed implicazioni dell'occupazione abusiva e delle sue conseguenze penali (conferma della rilevanza delle opere permanenti come indice di arbitrarietà).

  • art. 221 T.U.L.S.

    L'illecito sanzionato dall'art. 221 T.U.L.S. è finalizzato a tutelare la salute pubblica mediante il controllo dell'abitabilità; la Corte ha ritenuto che non sia in rapporto di specialità con l'art. 633 c.p. e quindi non opera il ne bis in idem tra le due fattispecie.

  • artt. 81 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione al riconoscimento della continuazione e alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte ricorda i criteri per l'applicazione della continuazione e per il calcolo della pena.

  • art. 158 e art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamati nella contestazione di errori procedurali e di valutazione probatoria; la Corte non ha ritenuto sussistenti i vizi dedotti relativi a omissione di valutazione documentale rispetto alla responsabilità penale.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma di principio procedurale richiamata dalla Corte per valutare l'ammissibilità e la specificità dei motivi di appello (la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo volto a contestare le statuizioni civili).

  • art. 624, comma secondo, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quando l'annullamento con rinvio non riguarda l'accertamento della responsabilità stessa; la Corte lo ha applicato dichiarando irrevocabile la responsabilità dei ricorrenti.

Massime di principio

  • L'occupazione abusiva di terreni o edifici può costituire reato permanente: la condotta si protrae fino all'allontanamento dell'agente o alla sentenza di condanna, dunque la prescrizione e la data di consumazione devono essere valutate con riferimento alla persistenza dell'occupazione.
  • La realizzazione di opere edilizie permanenti sine titulo è un indice significativo dell'elemento soggettivo (coscienza e volontà) richiesto per il reato di invasione/occupazione abusiva.
  • L'acquisizione formale al patrimonio comunale non esclude di per sé la configurabilità dell'occupazione arbitraria se il possessore continua senza titolo e realizza opere per consolidare l'occupazione.
  • Il ne bis in idem non opera automaticamente tra fattispecie che tutelano beni giuridici differenti; occorre valutare la diversa ratio delle norme (ad es. tutela della salute vs. tutela dell'inviolabilità del patrimonio immobiliare).
  • Per il riconoscimento della continuazione 'esterna' non è decisivo il solo lasso temporale: il giudice deve valutare anche altri indici (unità del contesto, identità dei soggetti, analogia del modus operandi, unitarietà dell'impulso criminoso); alcuni di tali indici possono essere sufficienti se significativi.
  • In cassazione, l'annullamento con rinvio per vizi non connessi all'accertamento della responsabilità non cancella l'irrevocabilità della condanna già affermata se ricorrono i presupposti dell'art. 624 c.p.p.
  • Motivi di impugnazione generici o privi dei requisiti di specificità (art. 581 c.p.p.) possono essere dichiarati inammissibili e la loro mancata trattazione non costituisce vizio di merito rilevante.

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