Sentenza del 23/12/2022 n. 37671 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La C. Spa contestava la legittimità di 42 cartelle; la CTP le aveva accolte per la quasi totalità rilevando irregolarità di notifica. Equitalia Sud propose appello solo su 15 cartelle, comprendenti anche quattro cartelle che la contribuente non aveva impugnato in primo grado perché, secondo la C. Spa, mai notificate. In appello la CTR accolse il gravame dell'Ufficio anche rispetto a quelle quattro cartelle. La C. Spa dedusse in Cassazione, tra l'altro, che il giudice d'appello aveva considerato domande nuove non impugnate e lamentò la violazione del D.Lgs. n. 546/1992 artt. 57 e 58. La Cassazione dichiarò tale motivo inammissibile per carenza di interesse. La C. Spa propose quindi ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, sostenendo errore di fatto revocatorio perché la Corte non avrebbe considerato che in appello era stata introdotta una domanda nuova relativa a quelle quattro cartelle.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso di revocazione inammissibile. Ha ritenuto che non sussista errore di fatto manifesto idoneo a determinare la revocazione: l'eccezione dedotta riguardava valutazioni sulla sussistenza dell'interesse a impugnare e sulla validità delle notifiche, profili di valutazione giuridica e di apprezzamento delle risultanze processuali non riconducibili a un errore materiale o di percezione immediatamente evidente. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nulla sulle spese. È stato inoltre richiamato l'obbligo di versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58
Le norme sul processo tributario sono state richiamate dalla ricorrente per contestare la decisione di merito; la Corte ha però ritenuto che, quanto alle quattro cartelle non impugnate in primo grado, mancasse interesse a impugnarle successivamente, per cui il rilievo non ha portato alla tempestiva tutela richiesta.
art. 395 c.p.c., n. 4
La norma disciplina la revocazione per errore di fatto. La Corte ha interpretato rigidamente tale rimedio: è concedibile solo per errori di percezione del fatto immediatamente e oggettivamente rilevabili e non per valutazioni o interpretazioni giuridiche o per errori di giudizio.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato come riferimento al regime delle impugnazioni e dei mezzi esperibili contro le decisioni; la Corte ha precisato che contro le sentenze di Cassazione il rimedio è la revocazione per errore di fatto, nei termini stretti già richiamati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso per cassazione e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 è uno strumento eccezionale: è ammessa solo per errori di fatto manifesti, immediatamente e oggettivamente rilevabili, non per controversie sulla valutazione delle prove o per questioni giuridiche (errore di giudizio).
- Se una parte non impugna in primo grado determinate cartelle (es. perché sostiene di non essere stata notificata), la mancata impugnazione può essere interpretata come assenso o come decorso del termine; la parte che in appello chiede la riforma su quelle cartelle introduce effettivamente una nuova materia del contendere e ciò può porre problemi di interesse e di ammissibilità nelle fasi successive.
- Il giudice di legittimità verifica anche la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla impugnazione: la carenza di interesse può determinare l'inammissibilità del motivo di impugnazione.
- Per evitare la perdita di diritti, il contribuente deve sollecitamente contestare tutte le cartelle che ritiene non notificate o irregolari nel primo grado di giudizio e registrare tutte le eccezioni procedurali; lasciare questioni fuori dal primo grado espone al rischio che diventino definitive o che siano considerate prive di interesse in sede di successiva impugnazione.
- Nel procedimento d'appello l'introduzione di profili non trattati in primo grado può essere eccepita come domanda nuova: il difensore del contribuente deve tempestivamente opporsi all'ampliamento del gravame da parte dell'ente impositore per tutelare la propria posizione.
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