Cassazione Penale, Ordinanza n. 05660/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania limitatamente al trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che la censura riguardava la determinazione della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non era arbitraria: ai fini della recidiva erano stati valorizzati la pluralità dei precedenti, anche specifici e commessi con armi, ritenuti sintomatici di accresciuta pericolosità; ai fini del diniego delle attenuanti generiche erano stati considerati i gravi precedenti e l'allarmante condotta. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, in parte, volto a ottenere una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, poiché sorretto da una motivazione non arbitraria e comunque diretto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione valorizzi gravi precedenti e una condotta complessivamente allarmante dell'imputato.
La recidiva può essere fondata sulla pluralità di precedenti, anche specifici e commessi con armi, quando tali precedenti evidenzino una maggiore pericolosità del soggetto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando vi siano profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso una censura che, pur formalmente riferita al trattamento sanzionatorio, miri in realtà a sostituire il giudizio discrezionale del giudice di merito.
- La motivazione sulla recidiva è congrua quando richiami precedenti plurimi, specifici e sintomatici di una maggiore pericolosità, potendo tali elementi giustificare un più severo trattamento sanzionatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi oggettivi quali i precedenti penali e la gravità della condotta, senza necessità di un particolare approfondimento ulteriore quando la motivazione sia non arbitraria.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile se non denuncia un vizio di legittimità ma si limita a contestare l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
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