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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48380/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva condannato Rocco per il reato continuato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 (smaltimento rifiuti) per aver utilizzato una pressa cesoia senza autorizzazione ex art. 208. L'appello fu trasmesso alla Corte di Cassazione. Il ricorso articolava quattro censure: 1) insussistenza del reato per presunta autorizzazione della società o, comunque, carenza di rilevanza penale dell'uso della pressa; 2) mancanza di motivazione sulla natura e quantificazione dei danni riconosciuti alle parti civili; 3) omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche; 4) omessa valutazione del beneficio della non menzione. Il Pubblico Ministero ne chiedeva l'annullamento per prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto la prima doglianza inammissibile per generica formulazione e mancata specificazione dei vizi di diritto o dei fatti. Ha invece ritenuto fondata la seconda doglianza: la sentenza di merito non motivava né l'esistenza né la quantificazione dei danni riconosciuti alle parti civili, pertanto la parte civile è stata privata della necessaria motivazione. Sul piano penale la Corte ha dichiarato intervenuta la prescrizione del reato (decorso del termine quinquennale dal 7/9/2016) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per la parte penale. Ha invece annullato con rinvio la parte relativa alle statuizioni civili, rimettendo la valutazione al giudice civile competente in grado d'appello e demandando a quest'ultimo anche la regolazione delle spese sostenute dalle parti private nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    Norma incriminatrice richiamata per il reato connesso a gestione/smaltimento di rifiuti: la condanna è stata originariamente pronunciata sulla base dell'uso non autorizzato della pressa cesoia; la Cassazione ha esaminato la fondatezza delle doglianze ma ha disposto l'annullamento per prescrizione senza entrare nel merito dell'accertamento di responsabilità, salvo rilevare genericità della prima censura

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    "...per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento...alle attrezzature utilizzate"

    La Corte richiama il contenuto dell'autorizzazione ex art.208, comma 11, per spiegare che l'autorizzazione agli impianti deve indicare le attrezzature autorizzate; ciò giustifica la ricostruzione di merito che ha ritenuto non autorizzata la pressa cesoia se non espressamente prevista

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione quando l'appello è improprio ma sussiste volontas impugnationis; la Corte conferma la legittimità della trasmissione dalla Corte d'appello

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze alla sola pena dell'ammenda; la Corte ricostruisce il corretto ambito di impugnabilità e giustifica la procedura seguita

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha verificato quali doglianze rientrassero nei motivi autorizzati e ha dichiarato inammissibile per genericità la prima censura

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento con rinvio limitatamente agli effetti civili; la Corte lo ha applicato per rimandare la decisione sul risarcimento al giudice civile competente

Massime di principio

  • Le sentenze di condanna alla sola ammenda sono generalmente inappellabili; se viene comunque proposto appello, il giudice d'appello può trasmettere gli atti alla Cassazione ai sensi dell'art.568 c.p.p. quando sussiste volontas impugnationis
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche sulla ricostruzione dei fatti o sulla violazione della norma sono inammissibili
  • Quando sono riconosciuti danni alle parti civili, la decisione deve contenere una motivazione chiara sulla natura del danno e sui criteri di quantificazione; la mera indicazione dell'importo senza spiegazione è motivo di annullamento
  • La prescrizione estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza penale senza rinvio; tuttavia le statuizioni civili possono essere annullate e rimandate al giudice civile per ulteriore accertamento
  • In presenza di annullamento limitato agli effetti civili, il giudice civile del rinvio decide anche sulle spese sostenute dalle parti private nel giudizio di legittimità

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