Cassazione Penale, Sentenza n. 15683/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nullità del giudizio di appello per inosservanza del termine a comparire: il decreto di citazione per l'udienza del 1 aprile 2025 era stato notificato all'imputato detenuto il 26 marzo 2025, quindi in violazione del termine a comparire (venti giorni) decorrente dalla proposizione dell'appello (5 giugno 2023). Il difensore aveva eccepito la violazione con PEC alla Corte territoriale
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha rilevato che, pur essendovi stata la notifica tardiva rispetto al termine a comparire, l'imputato ha successivamente rinunciato a comparire (verbale del 31 marzo 2025 e indicazione nella sentenza di appello), e la rinuncia dell'imputato sana la nullità di regime intermedio prevista dall'art. 601 c.p.p. (art. 184 c.p.p. opera la sanatoria). È stato richiamato che l'aumento del termine a quaranta giorni introdotto dal d.lgs. 150/2022 si applica solo agli atti di impugnazione notificati dal 1° luglio 2024 e quindi non operava nel caso. Per tali ragioni il ricorso è infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza di merito ha confermato la condanna per tale articolo
Codice di procedura penale, art. 601 (commi rilevanti)
Disciplina il termine a comparire per l'appello. La Corte ha richiamato che, alla data di proposizione dell'appello (5 giugno 2023), il termine applicabile era di venti giorni; la modifica che ha aumentato il termine a quaranta giorni (introdotta dall'art. 34 d.lgs. 150/2022) si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34
Ha introdotto la disciplina che porta il termine a comparire a quaranta giorni (art. 601 c.p.p., comma 3 nella riforma), ma tale regime è applicabile solo agli atti di impugnazione notificati a far data dal 1° luglio 2024; quindi non rilevante nel caso concreto
Codice di procedura penale, art. 180
Indica i termini entro cui devono essere rilevate o eccepite le nullità. La Corte ha richiamato che la nullità derivante dall'inosservanza del termine a comparire è rilevabile o eccepibile prima della deliberazione della sentenza di secondo grado
Codice di procedura penale, art. 184
Prevede che la rinuncia a comparire dell'imputato sani la nullità derivante dall'inosservanza del termine a comparire quando la nullità rientra tra quelle indicate dall'art. 178, comma 1, lett. c). La Corte ha ritenuto applicabile tale principio: la rinuncia dell'imputato ha sanato la nullità
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c
Elenca le nullità il cui effetto può essere sanato dalla rinuncia dell'interessato; la Corte ha ritenuto che la nullità per mancato rispetto del termine a comparire rientri in tale novero
Giurisprudenza: Sez. U. n. 42125 del 27/06/2024 (Cirelli)
Precisazione interpretativa richiamata dalla Corte: la nullità per mancato rispetto del termine a comparire in appello è una nullità di ordine generale a regime intermedio e deve essere rilevata o eccepita nei termini previsti dall'art. 180 c.p.p.; inoltre conferma il principio della sanatoria per rinuncia dell'imputato
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27550 del 17/05/2019
Principio secondo cui, in caso di discrepanza tra la condotta del difensore che eccepisce una nullità e la condotta processuale dell'imputato che rinuncia a comparire, prevale la volontà dell'imputato e la rinuncia sana la nullità
Massime di principio
- La notifica tardiva rispetto al termine a comparire costituisce una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita o rilevata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado; se non rilevata in tempo può essere stata comunque sanata dalla successiva condotta dell'imputato
- La rinuncia a comparire da parte dell'imputato sanifica la nullità derivante dall'inosservanza del termine a comparire (art. 184 c.p.p.), anche se il difensore aveva tempestivamente eccepito la nullità: prevale la volontà dell'imputato
- L'aumento del termine a comparire (da 20 a 40 giorni) introdotto dal d.lgs. 150/2022 si applica solo agli atti di impugnazione notificati a partire dal 1° luglio 2024; per impugnazioni anteriori si continua ad applicare il termine precedente
- In presenza di detenuti, la notifica mediante ufficio matricola è prassi possibile, ma resta rilevante il rispetto dei termini procedurali salvo che l'imputato, successivamente, esprima rinuncia a comparire
- Per ottenere l'annullamento per nullità relativa al termine a comparire è necessario che la nullità non sia stata sanata dalla rinuncia dell'imputato; pertanto, in casi analoghi va verificata la volontarietà, la tempestività e l'esplicitezza della rinuncia
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