Cassazione Penale, Sentenza n. 11082/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per la violazione della prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale 'semplice' (art. 75, comma 1, d.lgs. 6/9/2011, n.159). Il ricorrente contestava di non essere obbligato a non allontanarsi dal comune di residenza/dimora abituale in quanto alla misura non era stato imposto l'obbligo di soggiorno/dimora; i provvedimenti del Tribunale delle misure di prevenzione avevano, secondo la difesa, dichiarato il non luogo a provvedere alle sue richieste di autorizzazione agli spostamenti, per cui non sussisterebbe l'obbligo di comunicare spostamenti a comuni limitrofi. Si deducevano violazione degli artt. 8 e 75 d.lgs. n.159/2011 e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la misura di sorveglianza speciale 'semplice' applicata al ricorrente includeva la prescrizione "di non allontanarsi dal comune di residenza o di dimora abituale, senza preventiva formale comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza" (decreto del Tribunale del 3/7/2015). La Corte ha confermato l'interpretazione che l'obbligo di preavviso previsto dall'art. 8 del d.lgs. n.159/2011 riguarda anche i temporanei allontanamenti e gli spostamenti in altro comune, non essendo necessaria la presenza dell'obbligo di soggiorno per far scattare la prescrizione. Le doglianze difensive sono state ritenute generiche e non hanno superato l'argomentazione motivata dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (art. 75, comma 1)
Norma che punisce la violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la condotta di allontanarsi senza preventiva comunicazione rientri nella fattispecie contravvenzionale contestata.
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (art. 8, commi 3-4-6)
decreto del Tribunale che prescriveva "di non allontanarsi dal comune di residenza o di dimora abituale, senza preventiva formale comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza"
L'art. 8 impone l'obbligo di preavviso all'autorità locale di pubblica sicurezza anche quando la sorveglianza è 'semplice' (senza obbligo di soggiorno). Tale obbligo riguarda sia il trasferimento della dimora sia i temporanei allontanamenti e gli spostamenti in altro comune.
codice di procedura penale (art. 616)
Regola l'effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione con conseguente condanna alle spese processuali e, se non sussistono ipotesi di esonero, all'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui quantificata in euro 3.000).
Norma procedurale applicata per disporre la trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte.
Massime di principio
- La sorveglianza speciale 'semplice' può comunque prevedere prescrizioni limitative della libertà di movimento: l'assenza dell'obbligo di soggiorno non esclude l'obbligo di comunicare preventivamente gli spostamenti quando tale prescrizione è stata imposta.
- L'obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza è da intendersi esteso anche ai temporanei allontanamenti e agli spostamenti in un comune diverso, non solo al trasferimento definitivo della dimora.
- Per sfuggire alla sanzione per violazione della prescrizione è necessario provare che lo spostamento fosse previamente autorizzato, costituisse uno spostamento abituale già noto alle forze di polizia o rientrasse in una pratica tollerata; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: argomentazioni ripetitive e non specifiche rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- Quando si contesta l'esistenza o il contenuto di una prescrizione di misura, occorre documentare i provvedimenti amministrativi/giudiziari pertinenti (autorizzazioni, non luogo a provvedere, comunicazioni alle forze di polizia) per dimostrare la sussistenza di una posizione difensiva credibile.
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