Cassazione Penale, Sentenza n. 31813/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., dell'ordinanza che aveva confermato la confisca disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. nel procedimento concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per il delitto di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il ricorrente lamentava che la confisca era stata applicata senza la prova di un qualsiasi nesso tra la somma di denaro e l'attività illecita, ossia senza dimostrare che il denaro costituisse il prezzo o il prodotto del reato, e qualificava la questione come errore di fatto della Corte di legittimità
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza non configurasse un "errore di fatto" rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma piuttosto un vizio di motivazione e una valutazione giudiziale sull'esistenza del nesso tra denaro e attività illecita. Poiché mancava un errore percettivo oggettivamente e immediatamente riscontrabile negli atti, il rimedio straordinario non era applicabile. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000)
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o errore di fatto; la Corte chiarisce la distinzione tra errore materiale (lapsus senza incidenza valutativa) ed errore di fatto (svista percettiva con decisiva incidenza sulla volontà), limitando il rimedio ai soli casi di errore percettivo oggettivamente e immediatamente riscontrabile
Norma che prevede la confisca nell'ambito dei reati; nel caso esaminato la confisca è stata oggetto di contestazione per mancato accertamento del nesso tra la somma e l'attività illecita
Prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento); la Corte segnala che, pur trattandosi di procedimento definito ai sensi dell'art. 444, la critica alla confisca non è stata qualificabile come errore di fatto
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha disposto il pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può comunque concorrere l'effetto delle sanzioni pecuniarie previste; qui utilizzata per motivare la liquidazione della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi oggettivi e immediatamente riscontrabili negli atti (errore di fatto) o per evidenti lapsus formali (errore materiale); non è lo strumento per censurare valutazioni o vizi di motivazione
- La contestazione della confisca per mancato nesso tra denaro e attività illecita, ove fondata su una valutazione probatoria, deve essere proposta con i rimedi ordinari (es. ricorso per cassazione sull'erronea valutazione delle prove), non come errore di fatto straordinario
- Per far valere un errore di fatto utile ai sensi dell'art. 625-bis occorre produrre agli atti elementi documentali incontrovertibili che dimostrino l'inesistenza del fatto ritenuto dal giudice o la verità di un fatto che il giudice ha invece escluso
- Nei procedimenti chiusi con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), le questioni relative agli effetti accessori della pena (come la confisca) possono essere oggetto di scrutinio, ma la loro impugnazione richiede l'inquadramento corretto del vizio (fatto vs. valutazione)
- Chi propone un ricorso straordinario deve valutare la tipologia del vizio da denunciare: se si tratta di motivazione o valutazione delle prove, il rimedio straordinario ex art. 625-bis non è percorribile
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