Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18851/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un cessionario del credito nei confronti di più fideiussori di una società debitrice, poi opposto dai garanti. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva condannato in solido alcuni garanti al pagamento di una somma ridotta, tenendo conto anche di una transazione intervenuta con uno dei coobbligati. In appello i garanti avevano eccepito la nullità di alcune clausole della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, sostenendo che le clausole coincidessero con quelle dello schema ABI censurato da Banca d'Italia. La Corte d'appello aveva però ritenuto che, poiché le fideiussioni risalivano al 1993, molto prima del periodo oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia (2002-2005), il provvedimento n. 55/2005 non fosse sufficiente a provare l'intesa restrittiva, richiedendosi ulteriore prova dell'illecito a monte. Nel ricorso principale il fideiussore censurava tale impostazione, deducendo violazione della normativa antitrust per avere escluso la nullità solo in ragione dell'epoca di stipulazione. Nel ricorso incidentale il cessionario del credito sosteneva, da un lato, che l'eccezione di nullità fosse tardiva e non provata perché sollevata solo in comparsa conclusionale; dall'altro, lamentava l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda di condanna anche nei confronti del fideiussore ricorrente principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del fideiussore, ritenendo che la censura sulla portata temporale del provvedimento Banca d'Italia investisse un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che la nullità per violazione antitrust è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello purché i fatti risultino dagli atti e siano stati acquisiti nel rispetto delle preclusioni istruttorie. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale per omessa pronuncia, constatando che la Corte d'appello non aveva esteso la condanna anche al fideiussore ricorrente principale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito, includendo anche tale soggetto nella condanna solidale al pagamento della somma di euro 37.928,84 oltre interessi, e ha regolato le spese compensandole per metà nei gradi di merito e nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    la nullità delle fideiussioni può discendere dalla stipulazione a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza a monte, ove le clausole coincidano con quelle oggetto dell'intesa illecita

  • art. 101 TFUE

    richiamato come parametro antitrust europeo rilevante per valutare l'intesa restrittiva della concorrenza

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare sulla domanda di condanna nei confronti di uno dei fideiussori; l'omissione integra vizio denunciabile e conduce a cassazione con decisione nel merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per sostenere che i fatti non provati non potevano essere posti a base della decisione

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammissibili nuove prove o nuovi documenti diretti a dimostrare la nullità antitrust, salvo i limiti delle preclusioni processuali

  • art. 1421 c.c.

    la nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio, ma solo se i relativi presupposti fattuali emergono dagli atti nel rispetto delle preclusioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere la ripartizione dell'onere probatorio sulla nullità e sull'intesa restrittiva a monte

  • art. 7 d.lgs. n. 3/2017

    non ritenuto pertinente perché non retroattivo e quindi non applicabile ratione temporis alla fattispecie

Massime di principio

  • La nullità di una fideiussione 'a valle' per violazione antitrust può essere dedotta anche come eccezione in senso lato ed è rilevabile d'ufficio, purché i fatti rilevanti risultino dagli atti di causa e siano stati introdotti nel rispetto delle preclusioni processuali.
  • In appello non è consentita, per dimostrare la nullità antitrust, la produzione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove in deroga all'art. 345 c.p.c.; la rilevabilità d'ufficio non elimina i limiti istruttori.
  • Il provvedimento con cui l'autorità di vigilanza accerta un'infrazione anticoncorrenziale ha elevata attitudine probatoria, ma il giudice deve comunque verificare la corrispondenza tra le clausole contestate e quelle oggetto dell'intesa illecita.
  • L'efficacia probatoria dell'accertamento amministrativo va letta in relazione all'arco temporale e all'oggetto specificamente esaminati dall'autorità; per contratti stipulati in epoca diversa può essere necessaria ulteriore dimostrazione dell'intesa restrittiva.
  • In cassazione non sono censurabili gli apprezzamenti di fatto relativi alla portata dell'accertamento amministrativo e alla sua utilizzabilità probatoria, salvo vizi di legittimità specifici.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente devoluta al giudice di merito integra vizio di cui all'art. 112 c.p.c. e può portare alla cassazione con decisione nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.