Cassazione Penale, Sentenza n. 13322/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Firenze che ha revocato il beneficio della liberazione anticipata concesso in vari periodi. Il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la successiva condanna derivava da dichiarazioni rese dallo stesso in qualità di collaboratore di giustizia (circostanza attenuante speciale) e che il giudice avrebbe dovuto valutare la sua resipiscenza considerando età, contesto di provenienza, condotta carceraria e collaborazione, invece di limitarsi al dato formale della condanna.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto fondata e congrua la valutazione del Tribunale di sorveglianza: le condotte accertate (associazione mafiosa e reati connessi, tra cui produzione, traffico e detenzione di stupefacenti) sono state ritenute di rilevante gravità e incompatibili con il mantenimento del beneficio, in quanto dimostrative dell'insuccesso dell'opera rieducativa. La collaborazione non è stata considerata idonea a escludere il disvalore dei reati commessi e, peraltro, era già collegata ad altri benefici (attenuante speciale, riduzione di pena, accesso agevolato a permessi e misure alternative). Inoltre la revoca della detrazione per liberazione anticipata è stata correttamente estesa all'intero arco temporale della pena già espiata. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 Ord. pen. (legge 16 luglio 1975, n. 354)
Norma che disciplina la liberazione anticipata e la sua revoca; applicata per ritenere che il compimento di gravi reati durante o successivamente alla concessione del beneficio sia comportante la revoca quando dimostri l'insuccesso dell'opera rieducativa.
Norma processuale che disciplina la condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014 (Hmadi, Rv. 260595)
Principio richiamato secondo cui la revoca della detrazione per liberazione anticipata conseguente a grave condotta successiva al beneficio riguarda l'intero arco temporale di pena già espiata e non solo il semestre in cui la condotta è stata posta in essere.
Massime di principio
- La commissione di reati gravi durante o dopo il periodo coperto dalla liberazione anticipata può giustificare la revoca del beneficio se dimostra l'insuccesso dell'opera rieducativa.
- La collaborazione con la giustizia (e le sue ricadute attenuanti) non esclude automaticamente la valutazione negativa della gravità dei reati commessi né impedisce la revoca del beneficio se la condotta è ritenuta incompatibile con la rieducazione.
- La revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata, in caso di grave condotta successiva, si estende all'intero arco temporale della pena già espiata, non soltanto al semestre in cui il fatto è stato commesso.
- Il giudice che valuta la permanenza del beneficio deve motivare concretamente sulla personalità e sulla condotta del detenuto; valutazioni logiche e congrue difficilmente sono riformabili in sede di legittimità se non per vizio di diritto o di motivazione.
- Eventuali benefici già concessi (attenuanti, riduzioni di pena, accesso a permessi e misure alternative) non impediscono la revoca della liberazione anticipata quando la condotta posteriore dimostri la inidoneità della rieducazione.
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