Cassazione Penale, Ordinanza n. 25916/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione quanto all'ascrivibilità del reato all'imputato, ma la doglianza risultava formulata in modo generico e priva di un effettivo confronto con le ragioni della decisione di merito. Il secondo motivo chiedeva la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ai sensi dell'art. 69 c.p., ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione sufficiente e non viziata da arbitrio o illogicità manifesta.
Norme richiamate
Il giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; una doglianza meramente assertiva e generica è inammissibile.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo per mancanza di motivazione, manifesta illogicità o arbitrio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna sostanziale pronunciata nei gradi di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25836/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25837/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25838/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25839/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25840/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25842/2026 del 10/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →