Cassazione Penale, Ordinanza n. 35196/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la responsabilità per rapina impropria, ritenendo anche la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Il fatto descritto riguarda l'asportazione di un telefono cellulare dalla disponibilità della persona offesa, la successiva collocazione del bene nella tasca dell'agente, la caduta del telefono durante una colluttazione con un cliente del negozio, il tentativo di fuga e il successivo blocco dell'agente. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: vizi di motivazione sull'accertamento degli elementi costitutivi del reato e sulla mancata riqualificazione della condotta in tentato furto o tentata rapina, sostenendo che il bene sarebbe rimasto sotto il controllo della persona offesa e che mancasse il fine di assicurarsi l'impunità; violazione di legge per omessa riqualificazione nei termini sopra detti; vizi di motivazione sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli artt. 99, 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, perché miravano a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità: la doppia conforme aveva accertato che l'agente si era impossessato del telefono, lo aveva riposto nella propria tasca e poi aveva tentato la fuga per assicurarsi quantomeno l'impunità, con conseguente correttezza della qualificazione come rapina impropria ex art. 628, comma 2, c.p. È stato ritenuto infondato anche il motivo sulla recidiva e sulla pena, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo valorizzando i precedenti penali e la maggiore capacità criminale, mentre la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e nel caso concreto era già stato applicato il minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra la rapina impropria la condotta di chi, dopo essersi impossessato della cosa altrui, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o l'impunità.
Richiamato solo come possibile diversa qualificazione invocata dalla difesa (tentato furto), ma escluso alla luce dell'accertamento di merito.
Richiamato per la prospettata configurabilità del tentativo, ma escluso dalla Corte perché incompatibile con l'accertato impossessamento e la successiva condotta violenta/fuga.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere una diversa ricostruzione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e coerente, non essendo consentita alla Cassazione una rilettura del compendio probatorio.
La recidiva può essere valorizzata se la motivazione evidenzia che i precedenti penali e la nuova condotta mostrano maggiore pericolosità e capacità criminale.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti edittali e con motivazione congrua.
La commisurazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di gravità del reato e capacità a delinquere, ma la relativa valutazione è affidata al giudice di merito.
In caso di ricorso inammissibile sono dovute le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto il profilo della ricostruzione storica della condotta, quando i giudici di merito abbiano motivato in modo logico e non illogico.
- La rapina impropria è configurabile quando, dopo l'impossessamento del bene altrui, l'agente usi violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o l'impunità; la successiva fuga può integrare tale finalità se coerentemente accertata dal giudice di merito.
- La doglianza che invochi una diversa qualificazione giuridica del fatto è infondata se presuppone una ricostruzione alternativa degli eventi incompatibile con l'accertamento di merito già compiuto.
- La recidiva può essere ritenuta e valorizzata quando la motivazione colleghi i precedenti dell'imputato a una più intensa capacità criminale e pericolosità, senza che sia necessaria una motivazione stereotipata.
- La determinazione della pena e la valutazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la scelta sia sorretta da motivazione congrua e nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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