Cassazione Penale, Ordinanza n. 07623/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione investiva, secondo la Corte, prevalentemente l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dalla Corte di appello, contestando la ricostruzione della finalità oppositiva delle minacce rivolte agli agenti operanti e, quindi, la valutazione della prova in ordine alla condotta posta in essere per ostacolare l'attività di controllo e assicurarsi l'impunità per le violazioni contravvenzionali ascritte. Il ricorrente deduceva inoltre censure sulla determinazione della pena e chiedeva l'esclusione della sola aggravante dell'arma impropria; la Corte reputa anche manifestamente infondate le doglianze relative alla seconda aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. e comunque aspecifiche rispetto alla motivazione sulla prevalenza/equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla valutazione del materiale probatorio riguardassero profili rimessi al giudice di merito, e che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, adeguata e priva di vizi logici, poiché fondata su massime di esperienza condivisibili e coerente con quella del Tribunale. Le ulteriori censure sulla pena e sull'esclusione di una sola aggravante sono state giudicate aspecifiche e, per quanto concerne la seconda aggravante ex art. 61, n. 2 c.p., manifestamente infondate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La doglianza relativa alla seconda aggravante è stata ritenuta manifestamente infondata; la Corte ne richiama il rilievo nel giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che mirino a una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di illogicità manifesta.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando sia coerente con il compendio probatorio e sorretta da massime di esperienza ragionevoli, specie se convergente tra primo e secondo grado.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione posta a base del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; censure generiche sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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