Cassazione Penale, Ordinanza n. 33308/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non infirmassero la motivazione del Tribunale di sorveglianza e si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia dell’8 novembre 2024, che aveva parzialmente respinto l’istanza di concessione della liberazione anticipata limitatamente al semestre formato dai periodi dal 7 maggio al 2 ottobre 2013 e dal 27 novembre 2015 al 10 gennaio 2016. Il Tribunale aveva fondato il rigetto sulla valutazione negativa della condotta del condannato, considerando sia le condanne irrevocabili per i reati di cui agli artt. 513-bis, 582-585 e 56-610 c.p., commessi nell’intervallo tra i due segmenti temporali del semestre, sia un’ulteriore trasgressione commessa durante gli arresti domiciliari il 27 settembre 2013: il condannato era stato trovato in compagnia di una donna non autorizzata e non convivente, in violazione del divieto di comunicazione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la donna, pur non autorizzata, fosse la sua compagna e che successivamente fosse stata collocata agli arresti domiciliari nello stesso luogo. La Corte ha ritenuto tale prospettazione inidonea a superare l’accertata trasgressione e comunque non confrontata con le condotte criminose oggetto di condanna irrevocabile, valutate dal giudice di merito come indicative della mancata adesione all’opera rieducativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato manifestamente infondato e diretto a ottenere una rivalutazione del merito della decisione.
Norme richiamate
La condanna per il reato richiamato è stata considerata, insieme alle altre condotte criminose, come elemento indicativo della mancata adesione all’opera rieducativa ai fini della liberazione anticipata.
Le condanne per i reati richiamati sono state valutate dal giudice di merito, unitamente alle altre condotte, come indicative della mancata adesione all’opera rieducativa.
La condanna per il delitto tentato richiamato è stata considerata tra gli elementi ostativi alla valutazione positiva della partecipazione all’opera rieducativa.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nella valutazione dell’istanza di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può considerare le condanne irrevocabili relative a condotte commesse nel periodo oggetto di valutazione quali elementi indicativi della mancata adesione del condannato all’opera rieducativa.
- La violazione delle prescrizioni imposte durante gli arresti domiciliari, consistente nella presenza presso l’abitazione di una persona non autorizzata e non convivente in violazione del divieto di comunicazione, può concorrere alla valutazione negativa della condotta del condannato ai fini della liberazione anticipata.
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di sorveglianza, solleciti una rivalutazione del merito della condotta del condannato.
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