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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7671/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla sussistenza del sodalizio, rilevando la carenza motivazionale della Corte territoriale che non ha illustrato in modo comprensibile e critico gli elementi probatori a supporto dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti). Quattro motivi: 1) nullità per omessa motivazione circa la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; 2) omessa o apparente motivazione sulla responsabilità personale del ricorrente; 3) insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere (mancanza dell'elemento organizzativo, valutazione non critica delle intercettazioni e delle dichiarazioni di polizia giudiziaria, focus ingiustificato sulla mera reiterazione delle cessioni); 4) mancata valutazione degli elementi posti a fondamento dell'appello (occasionalità della condotta, intercettazioni parziali, assenza di sequestri o servizi di osservazione a carico del ricorrente).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    La norma configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed è stata interpretata dalla Cassazione richiedendo la prova di tre elementi fondamentali: esistenza di un gruppo aggregato consapevolmente, organizzazione di attività e beni per il fine illecito con impegno duraturo, e apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (comma 5 e comma 6)

    Riferita in relazione alla riqualificazione del reato; la Corte osserva che la richiesta di riqualificazione deve essere adeguatamente esaminata e motivata, ma il mancato esame può determinare vizio di motivazione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 comma 2

    Norma richiamata in sede di valutazione delle aggravanti/attenuanti; la Corte di appello aveva dato prevalenza alle attenuanti generiche sulle aggravanti, ma questo profilo non ha impedito l'annullamento per vizi di motivazione relativi all'associazione.

  • legge n. 104 del 2006, art. 4

    Richiamata come possibile aggravante; la decisione di Cassazione non entra nel merito della valutazione di tale aggravante, avendo annullato la sentenza per carenze motivazionali sulla sussistenza dell'associazione.

  • codice penale, art. 110

    Richiamato per distinguere l'ipotesi del concorso (art. 110 c.p. con art. 73 d.P.R.) dall'associazione per delinquere (art. 74 d.P.R.), sottolineando che la mera partecipazione o accordo non equivale alla costituzione di un'organizzazione permanente.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti occorre provare non solo più episodi di spaccio, ma la presenza di un'organizzazione (anche rudimentale) stabile e la partecipazione apprezzabile e non episodica di almeno tre soggetti.
  • La Corte d'appello deve fornire una motivazione autonoma e comprensibile che colleghi in maniera critica gli elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni dei poliziotti, sequestri, servizi di osservazione) ai requisiti normativi dell'art. 74; il mero richiamo alle conclusioni della polizia giudiziaria o alla sentenza di primo grado è insufficiente.
  • La mancanza di sequestri, di servizi di osservazione o di colloqui intercettati in cui il ricorrente discuta ruoli o compiti può essere utilizzata dal difensore per contestare la sussistenza dell'elemento organizzativo e la rilevanza della partecipazione personale.
  • Se la Corte territoriale non affronta i principali argomenti d'appello (es. richieste di riqualificazione, elementi probatori addotti dalla difesa), la Cassazione può annullare la decisione per vizio di motivazione e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
  • In sede di impugnazione è strategico distinguere tra concorso nel reato (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R.) e associazione per delinquere (art. 74 d.P.R.) e chiedere espressamente alla corte di motivare il superamento del confine tra queste fattispecie indicando gli elementi organizzativi rilevanti.

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