Cassazione Penale, Sentenza n. 27008/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Forlì che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Marco Napoleoni per mancato adempimento dell'obbligazione risarcitoria cui il beneficio era subordinato (art. 165 c.p.). Il ricorrente censura, in particolare, la violazione del contraddittorio, lamentando che il Tribunale abbia fondato la decisione su indagini patrimoniali acquisite dopo l'udienza camerale del 7 luglio 2022 e senza aver previamente posti tali atti a disposizione delle parti per consentire deduzioni e controdeduzioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la questione processuale relativa all'utilizzabilità di prove acquisite in assenza di preventivo contraddittorio. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione può basare la decisione solo su prove formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti e che l'acquisizione documentale fuori udienza, disponendo nuovi accertamenti senza riaprire il contraddittorio, viola il principio del contraddittorio rendendo la decisione nulla ai sensi dell'art. 178 c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Forlì per un nuovo giudizio, con l'osservanza del principio di diritto indicato (riapertura del contraddittorio e possibilità per le parti di esaminare e controbattere i nuovi documenti)
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obbligazioni (es. risarcitorie); il mancato adempimento può legittimare la revoca del beneficio se l'obbligazione è effettivamente esigibile
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sull'ammissione e sulla formazione della prova nel procedimento di esecuzione; impone che le prove siano formalmente ammesse prima delle conclusioni, consentendo alle parti di confrontarsi sulle stesse
art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti processuali per violazione del contraddittorio; la decisione basata su documenti acquisiti fuori udienza, senza porli preventivamente a disposizione delle parti, è affetta da nullità per violazione del diritto al contraddittorio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può decidere solo sulla base di prove formalmente ammesse e conosciute dalle parti prima della chiusura del contraddittorio; acquisizioni documentali successive richiedono la riapertura dell'udienza per consentire deduzioni e controdeduzioni
- Se il tribunale ordina indagini patrimoniali dopo l'udienza, deve fissare una nuova udienza camerale per mettere i risultati a disposizione delle parti e garantire il pieno contraddittorio; altrimenti la decisione è annullabile in cassazione
- La revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento di obbligazioni (es. risarcitorie) è legittima solo se l'obbligazione è effettivamente esigibile e ciò deve essere accertato con modalità rispettose del principio di difesa
- Nel caso di contestazione dell'inesigibilità per stato di bisogno o condizioni patrimoniali, l'interessato deve poter proporre documenti e osservazioni in contraddittorio prima che tali elementi costituiscano il fondamento della decisione
- Difensore e parti devono vigilare e chiedere l'integrazione del contraddittorio (es. richiesta di nuova udienza) se vengono acquisiti nuovi elementi istruttori dopo la riserva della decisione; la mancata richiesta può comunque essere oggetto di impugnazione per violazione del contraddittorio
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