Cassazione Penale, Sentenza n. 46572/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno censurato la Corte d'appello per avere omesso di valutare e decidere sulla specifica istanza di applicazione della causa di estinzione prevista dall'art. 162-ter c.p. dopo che la loro condotta era stata riqualificata da tentata rapina impropria a furto tentato (reato perseguibile a querela). Hanno rilevato di aver riparato integralmente il danno mediante versamento di euro 500, prima dell'apertura del dibattimento/amnessione al rito abbreviato, e quindi hanno chiesto che si verificasse la congruità del risarcimento e la conseguente declaratoria di estinzione del reato; la Corte distrettuale, pur avendone dato atto nella sintesi dei motivi di appello, non si è pronunciata nella parte motiva sulla applicabilità dell'art. 162-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato i presupposti dell'art. 162-ter c.p. (procedibilità a querela, riparazione integrale entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, audizione delle parti e della persona offesa, verifica della congruità della somma) e ha rilevato che nel caso concreto: i beni sottratti avevano valore pari a euro 221; i ricorrenti avevano versato euro 500 prima dell'apertura del dibattimento; il Tribunale di primo grado aveva già ritenuto congruo il risarcimento attribuendo l'attenuante di cui all'art. 62, n.6 c.p.; la persona offesa aveva ricevuto il versamento e non si era costituita parte civile. Considerata la presenza di tutte le condizioni richieste, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
La Corte interpreta l'art. 162-ter nel senso che, quando il reato diventa procedibile a querela e la riparazione integrale del danno interviene entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice deve verificare la congruità del risarcimento (anche se la vittima non accetta formalmente l'offerta) e, se i presupposti sono soddisfatti e le parti sono state sentite, può dichiarare estinto il reato.
L'attenuante per la riparazione del danno (art. 62 n.6) può coincidere con la riparazione idonea ai fini dell'art. 162-ter; il riconoscimento dell'attenuante in primo grado per riparazione integra un elemento probatorio a favore della congruità del risarcimento, se rispetta i termini richiesti.
art. 1208 e ss. cod. civile (offerta reale)
L'offerta reale prevista dal codice civile può costituire riparazione idonea anche se non accettata dalla persona offesa; il giudice valuta la congruità della somma e può comunque ritenere estinto il reato.
art. 624, comma 1 cod. proc. pen.
Norma menzionata nella richiesta del Pubblico Ministero per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale; nel testo di decisione qui riportato la Corte ha disposto l'annullamento per estinzione del reato (il provvedimento di irrevocabilità non è espresso nella parte finale riportata).
Massime di principio
- Se il fatto viene riqualificato in reato procedibile a querela e l'imputato ripara integralmente il danno entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice deve valutare la congruità del risarcimento ai fini dell'art. 162-ter: se i presupposti sono tutti soddisfatti, il reato può essere dichiarato estinto.
- La riparazione che giustifica l'attenuante di cui all'art. 62, n.6 e quella che giustifica l'estinzione ai sensi dell'art. 162-ter possono coincidere; il riconoscimento dell'attenuante in primo grado costituisce un elemento forte per ritenere congruo il risarcimento.
- Nel rito abbreviato la riparazione utile per riconoscere l'attenuante o l'estinzione deve avvenire entro il termine rilevante (prima dell'ordinanza di ammissione al rito o, più in generale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento).
- L'assenza di una formale accettazione da parte della persona offesa non impedisce l'applicazione dell'art. 162-ter: il giudice può ritenere la somma congrua anche se l'offerta reale non è stata accettata, purché vi sia stato un regolare contraddittorio e siano state sentite le parti e la persona offesa.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una specifica istanza riguardante l'applicazione di una causa estintiva prevista dalla legge, la Cassazione può annullare la sentenza e, se i presupposti sono verificabili in sede di legittimità, dichiarare l'estinzione del reato senza rinvio.
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