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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19300/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sasso aveva chiesto il riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra i reati risultanti da due sentenze esecutive; il G.I.P. ha rigettato l'istanza ritenendo decisivo l'intervallo temporale tra i fatti. Il ricorrente censura l'erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo l'esistenza di elementi dimostrativi del medesimo disegno criminoso (breve distanza cronologica, stessa tipologia di sostanza, identità del correo, stesso luogo, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al G.I.P. del Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di reati giudicati con patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti), l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata fuori dallo schema previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. sia inammissibile. In particolare, per i casi di patteggiamento è necessario che l'interessato e il pubblico ministero concordino l'entità della pena ai fini della richiesta di continuazione; in mancanza di tale consenso (o di un dissenso del PM ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione) il giudice non può entrare nel merito della domanda. La Corte ha disposto la restituzione degli atti affinché, eliminato il provvedimento emanato su istanza inammissibile, possa essere proposta una nuova domanda conforme alle norme.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Per i reati giudicati con patteggiamento, l'applicazione della disciplina del reato continuato richiede una concorde richiesta dell'imputato e del pubblico ministero circa l'entità della pena; il giudice dell'esecuzione può modificare il giudicato formato da un negozio processuale solo in presenza di una successiva pattuizione o quando il dissenso del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Limite massimo della pena patteggiabile: la disciplina del patteggiamento fissa un tetto alla pena concordabile, che va considerato nel conteggio complessivo se si richiede l'applicazione della continuazione nei casi in cui i reati sono stati oggetto di patteggiamento.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Normalmente disciplina l'accertamento del vincolo della continuazione; tuttavia, quando i reati sono stati giudicati con patteggiamento, la sola dimostrazione del medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 671 non è sufficiente: occorre rispettare lo specifico schema previsto dall'art. 188 disp. att.

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevato come norma di riferimento sul concorso di reati/continuazione, ma la Corte segnala che la sua applicazione è comunque condizionata dalle regole speciali relative al patteggiamento e al procedimento ex art. 188 disp. att.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio vizi insorti nel procedimento di merito (qui l'inammissibilità dell'istanza proposta al di fuori dello schema normativo), senza che ciò debba essere necessariamente dedotto nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Se i reati sono stati giudicati con patteggiamento, la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato deve rispettare lo schema previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.: è necessaria la concorde richiesta di imputato e pubblico ministero sull'entità della pena.
  • In assenza del consenso del pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi alle parti e valutare nel merito la richiesta di continuazione, salvo che il dissenso del PM sia ritenuto ingiustificato dal giudice stesso.
  • La mera dimostrazione di elementi fattuali indicativi di un medesimo disegno criminoso (breve intervallo temporale, stessa sostanza, stesso luogo, identità di corresponsabili) non è sufficiente, se i reati sono stati patteggiati, a fondare l'applicazione della continuazione senza osservare le procedure dell'art. 188 disp. att.
  • L'istanza proposta in violazione delle modalità previste dalla legge è inammissibile e la sua inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
  • Nei casi analoghi, la via corretta è procedere con una nuova domanda conforme alle norme (eventualmente con la preventiva concordanza con il pubblico ministero sulla pena), o far valere davanti al giudice dell'esecuzione l'infondatezza del dissenso del pubblico ministero qualora esista.

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