Cassazione Civile, Ordinanza n. 09518/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società titolare di un marchio europeo composto dalla sola parola "vicolo" ha proposto opposizione contro la registrazione, richiesta da un'altra società, del marchio complesso "vicolo trivelli" per prodotti delle classi 18 e 25. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha respinto l'opposizione; la Commissione dei ricorsi ha confermato il rigetto ritenendo che il segno successivo, considerato nel suo insieme, si differenziasse sufficientemente dal marchio anteriore per la presenza dell'ulteriore elemento denominativo "trivelli" e della componente figurativa della serratura, e che il marchio anteriore avesse capacità distintiva ridotta per la genericità del termine "vicolo". In Cassazione la ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 e 13 c.p.i., sostenendo che la valutazione della distintività del segno non poteva prescindere dai prodotti e dal pubblico di riferimento e che la Commissione aveva valorizzato in astratto la genericità del termine "vicolo"; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i., lamentando che non fosse stato individuato l'elemento dominante dei marchi complessi e che non fosse stata adeguatamente svolta la comparazione dei prodotti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che l'apprezzamento della minore o maggiore capacità distintiva del marchio anteriore e della confondibilità tra i segni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre rilevato che la Commissione dei ricorsi aveva correttamente valutato i marchi nel loro complesso, alla luce delle componenti grafiche, fonetiche e concettuali, senza limitarsi a un confronto atomistico di singoli elementi, e che la doglianza sulla mancata comparazione dei prodotti non era aderente alla sentenza impugnata, la quale aveva dato atto che i prodotti rientravano nelle medesime classi e quindi erano in parte identici e in parte affini. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla registrabilità del marchio e sul requisito distintivo; la Corte non vi ravvisa una violazione, poiché la valutazione della distintività resta apprezzamento di merito.
La Corte ribadisce la regola per cui i segni privi di carattere distintivo e quelli costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o descrittive non possono essere registrati, ma precisa che la minore distintività può dipendere anche da altre circostanze ed è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.
Invocato per la valutazione del rischio di confusione tra marchi; la Corte conferma che tale valutazione va compiuta globalmente, considerando i segni nel loro insieme e la percezione del consumatore medio.
Citato come fonte del codice della proprietà industriale.
Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel
Richiamata per il principio secondo cui il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più è forte il carattere distintivo del marchio anteriore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La valutazione della confondibilità tra marchi e della loro capacità distintiva è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in Cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- Nella comparazione tra marchi complessi occorre esaminare i segni nel loro insieme, con riferimento all'impressione complessiva prodotta sul consumatore medio, potendo rilevare in via decisiva una o più componenti solo se le altre risultano trascurabili.
- Un marchio anteriore caratterizzato da contenuto generico o descrittivo gode di tutela meno intensa; ciò però non esclude che la verifica della sua distintività resti ancorata alle circostanze del caso concreto e sia rimessa al giudice di merito.
- Il rischio di confusione va apprezzato tenendo conto anche del grado di distintività del marchio anteriore e della maggiore o minore affinità dei prodotti, ma la comparazione non può essere ridotta a un confronto atomistico di singole parole o figure.
- Quando il giudice di merito accerta che i prodotti sono identici o comunque affini, la censura che denunci l'omessa considerazione del raffronto tra prodotti è infondata se la sentenza impugnata ha già posto tale presupposto a base della decisione.
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