Cassazione Penale, Sentenza n. 23389/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il terzo interessato Sebastiano Bonaccorso ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva revocato le misure di prevenzione personali e la confisca di alcuni beni, eccependo invece la conferma della confisca nei confronti dell'immobile sito in Viagrande intestato a lui. Ha articolato due motivi: (1) denuncia di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e legittimazione del terzo ad impugnare la confisca contestandone i presupposti; (2) carenza di motivazione per non aver valutato le circostanze di fatto addotte, in particolare che l'immobile era stato acquistato con un mutuo da rimborsare in 240 rate e con l'impiego di risorse familiari derivanti da un indennizzo a favore del fratello Pietro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivo: il difensore del terzo interessato non era munito di procura speciale valida ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.; la procura unita era priva di data e non indicava il procedimento penale né l'autorità giudiziaria, per cui non poteva ritenersi conferita per proporre impugnazione. Non è stata esaminata nel merito la questione della proprietà o dell'impiego di risorse proprie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
La procura speciale è obbligatoria per il difensore del terzo interessato che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che dispone la confisca; deve manifestare chiaramente la volontà di conferire l'incarico per la specifica procedura e contenere elementi identificativi (data e indicazione del procedimento/autorità). In mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
La disposizione del codice di procedura civile richiamata per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza non è applicabile per sanare la carenza della procura nel contesto del ricorso per cassazione penale proposto dal terzo interessato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; nella fattispecie la somma è stata fissata in euro 3.000,00.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma evocata dal ricorrente come motivo di impugnazione (denuncia di manifesta illogicità della motivazione). Tuttavia la Corte non è entrata nel merito di tale motivo a causa dell'inammissibilità formale del ricorso per difetto di procura speciale.
Massime di principio
- Il difensore del terzo interessato che impugna un provvedimento di confisca deve essere munito di procura speciale valida, datata e indicante il procedimento e l'autorità; senza tale procura il ricorso è inammissibile.
- Un vizio formale della rappresentanza non può essere sanato con richiamo a istituti di diritto civile (art. 182 c.p.c.) nel giudizio penale di cassazione, quindi è essenziale verificare la documentazione di mandato prima di proporre ricorso.
- Se manca il requisito formale della procura, il giudice di legittimità non esamina nel merito le censure sulla confisca (prove di acquisto con mutuo, fonti di reddito, proporzione degli importi), per cui anche argomentazioni sostanziali molto precise restano ininfluenti.
- Per contestare con successo una confisca il terzo interessato deve predisporre doppia cura: (a) raccolta documentale chiara e completa sui titoli di provenienza e sulle fonti di finanziamento (atto di acquisto, mutuo, documentazione bancaria, atti di indennizzo), (b) procura speciale conforme e completa per il difensore.
- La mancata osservanza dei requisiti formali può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende.
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