Cassazione Penale, Ordinanza n. 23894/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto previsto dall'art. 13, comma 13, del d.lgs. 286/1998. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione: secondo la difesa non vi sarebbe prova dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente insussistenza del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproponeva una doglianza già dedotta in appello e già specificamente esaminata dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con le relative argomentazioni. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di reingresso arbitrario nel territorio dello Stato, è "espulso" lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, a prescindere dalle modalità di esecuzione, coattiva o volontaria; nel caso concreto, inoltre, risultava la stessa ammissione dell'imputato di essere uscito dall'Italia e la prova dell'allontanamento dai provvedimenti di espulsione emessi da altri Paesi europei.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998
disposizione incriminatrice contestata, richiamata in relazione al reingresso arbitrario dello straniero nel territorio dello Stato dopo un provvedimento di espulsione
in caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la necessità di verificare se la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. 1, n. 45338 del 13/09/2023, Milloshi, Rv. 285509 - 01
richiamata come precedente di legittimità: ai fini del reingresso arbitrario, è "espulso" lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, indipendentemente dalle modalità della sua esecuzione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a riproporre una questione già dedotta in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
- In tema di reingresso arbitrario dello straniero, la qualifica di "espulso" discende dall'esistenza di un provvedimento di espulsione, senza che assuma rilievo decisivo la modalità concreta di esecuzione dell'allontanamento, coattiva o volontaria.
- Ai fini della configurabilità del reato contestato, la prova dell'allontanamento dal territorio può essere desunta anche da elementi documentali esterni e dalle stesse ammissioni dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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