Cassazione Civile, Ordinanza n. 05550/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2011 da un'avvocata iscritta all'albo forense ma non alla Cassa nazionale di previdenza forense, poiché non avrebbe raggiunto il reddito minimo utile per l'iscrizione e per l'obbligo contributivo alla Cassa. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo verso la Gestione separata ritenendo decisivo il solo dato del mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00. L'ente ricorrente ha censurato tale decisione per violazione delle norme sulla Gestione separata e sulla disciplina speciale dei professionisti iscritti ad albo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, anche tramite indizi e presunzioni semplici, se l'attività fosse abituale oppure occasionale, perché la soglia di euro 5.000,00 rileva solo per le attività occasionali e non per quelle abituali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito perché aveva fondato l'esclusione dell'obbligo di iscrizione e contribuzione esclusivamente sul mancato superamento della soglia reddituale, senza accertare in fatto se l'attività professionale fosse abituale o occasionale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
Viene invocato come parametro del motivo di legittimità per violazione di legge.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26
La disciplina della Gestione separata va letta nel senso che l'iscrizione obbligatoria per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, dell'attività non coperta da contribuzione presso la cassa di categoria.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2
La soglia reddituale di euro 5.000,00 rileva per le attività di lavoro autonomo occasionale; non sostituisce l'accertamento dell'abitualità quando l'attività sia svolta professionalmente in modo abituale.
È richiamata per la conversione del D.L. n. 269 del 2003 e per il quadro normativo sulla Gestione separata.
L. n. 111 del 2011, art. 18, comma 12
È richiamata quale interpretazione autentica del sistema della Gestione separata applicabile ai professionisti iscritti ad albo.
L. n. 247 del 2010, art. 21
È richiamata nel combinato disposto indicato nel ricorso come norma rilevante per la disciplina dell'ordinamento forense e del relativo regime previdenziale.
La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende in via automatica dal solo reddito prodotto, ma richiede prima l'accertamento se l'attività sia svolta in modo abituale oppure occasionale.
- La soglia di euro 5.000,00 costituisce presupposto rilevante per l'assoggettamento a contribuzione delle attività autonome occasionali, ma non esclude né sostituisce il controllo sull'abitualità dell'esercizio professionale.
- L'abitualità dell'attività libero-professionale va valutata come scelta ex ante e può essere desunta anche tramite presunzioni semplici, tra cui l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA e l'organizzazione materiale dell'attività.
- Il mancato superamento della soglia reddituale può al più costituire un elemento indiziario per escludere l'abitualità, ma non può da solo fondare la decisione sull'assenza dell'obbligo contributivo.
- Se il giudice di merito omette l'accertamento dell'abitualità e fonda la decisione esclusivamente sul dato reddituale, la sentenza è cassabile per violazione delle norme sulla Gestione separata.
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