Cassazione Civile, Ordinanza n. 23748/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione pronunciata dal Tribunale su istanza del fallimento di altra società. La Corte d'appello ha respinto il reclamo della debitrice, ritenendo: legittimato il curatore del fallimento istante a proporre la domanda; sufficiente, in via incidentale, l'accertamento del credito posto a fondamento dell'istanza; sussistente lo stato di insolvenza, desunto dalla sproporzione tra attivo e passivo patrimoniale. In cassazione la società reclamante ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 6 l.fall., sostenendo che il curatore del fallimento non avrebbe legittimazione né interesse a chiedere il fallimento altrui, potendo esercitare solo azioni tipiche della massa; 2) violazione dell'art. 6 l.fall., per avere la Corte ritenuto legittimata l'istante nonostante il credito fosse contestato e non accertato con definitività; 3) violazione dell'art. 5 l.fall., assumendo l'assenza di prova dello stato di insolvenza, l'insufficienza del mancato pagamento di un solo credito contestato e la mancata considerazione di ipoteche, relazione della Guardia di Finanza e valore immobiliare della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il curatore del fallimento creditore può proporre istanza di fallimento quando l'iniziativa sia strumentale al recupero di un credito rientrante nella massa attiva e che, ai fini della legittimazione del creditore istante, non è richiesto un accertamento definitivo del credito, ma un vaglio incidentale da parte del giudice fallimentare anche sulle contestazioni del debitore. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi: per le società in liquidazione, l'insolvenza va valutata in termini patrimoniali, verificando se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori; la Corte d'appello aveva correttamente accertato che il passivo era di gran lunga superiore all'attivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la tesi della carenza di interesse ad agire del curatore del fallimento creditore.
La Corte ribadisce che la dichiarazione di fallimento presuppone la legittimazione del creditore istante, ma non un definitivo accertamento del credito; basta una delibazione incidentale del tribunale fallimentare.
Per la società in liquidazione l'insolvenza va valutata secondo un criterio patrimoniale, verificando se l'attivo sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori.
Richiamato nel racconto dei fatti in relazione alla declaratoria di inefficacia di atti compiuti dalla debitrice.
Richiamato nel racconto dei fatti in relazione alla declaratoria di inefficacia di atti compiuti dalla debitrice.
Richiamato nel racconto dei fatti in relazione alla declaratoria di inefficacia di atti compiuti dalla debitrice.
Richiamato nel racconto dei fatti in relazione alla declaratoria di inefficacia di atti compiuti dalla debitrice.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio dedotto nei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il curatore di una procedura fallimentare può proporre istanza di fallimento nei confronti di un terzo quando l'iniziativa sia funzionale al recupero di un credito acquisito alla massa attiva della procedura da lui gestita.
- Ai fini della legittimazione del creditore che richiede il fallimento non è necessario un accertamento definitivo o l'esecutività del titolo, essendo sufficiente una verifica incidentale della sussistenza del credito da parte del giudice fallimentare, con considerazione anche delle contestazioni del debitore.
- In tema di fallimento su istanza di creditore, il tribunale deve valutare l'esistenza del credito e l'eventuale sua estinzione o insussistenza alla luce delle allegazioni di entrambe le parti.
- Per le società in liquidazione, lo stato di insolvenza va apprezzato in chiave patrimoniale: occorre verificare se il patrimonio attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori, non essendo decisiva la sola temporanea difficoltà di adempiere alle obbligazioni correnti.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando censure formulate sulla prova dell'insolvenza prescindano dal criterio corretto applicabile alla società in liquidazione.
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