Sentenza del 13/09/2018 n. 22327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale limitatamente alla liquidazione delle spese processuali. Pur avendo ottenuto la condanna dell'Agenzia delle entrate al rimborso delle spese dei due gradi, riteneva che gli importi liquidati fossero inferiori ai minimi tariffari, che fossero state omesse le spese vive documentate e che diritti e onorari fossero stati ridotti e conglobati senza adeguata motivazione. Deduceva quindi la violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il contribuente non aveva indicato analiticamente lo scaglione tariffario applicabile, non aveva riprodotto integralmente la nota spese, non aveva specificato le singole voci contestate, gli importi richiesti e le spese vive asseritamente omesse. La Corte ha ribadito che, per contestare la liquidazione delle spese, il ricorrente deve consentire il controllo immediato della conformità della decisione alle tariffe, senza la necessità di ulteriori indagini. Il contribuente è stato inoltre condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Avviso di accertamento sintetico
La controversia originaria riguardava un accertamento sintetico relativo agli anni 2003 e 2004.
Codice di procedura civile, artt. 91 e seguenti
Principio della soccombenza e regolamentazione delle spese processuali
La parte soccombente è normalmente condannata al rimborso delle spese, ma la relativa liquidazione deve essere contestata in modo puntuale e documentato.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È stato indicato come parametro per denunciare la violazione delle norme sulla liquidazione delle spese.
Legge n. 794 del 1942, art. 23
Inderogabilità dei minimi tariffari
Secondo la giurisprudenza richiamata, quando viene prodotta una nota spese specifica, il giudice deve motivare le riduzioni o eliminazioni delle singole voci, anche in relazione al rispetto dei minimi tariffari allora applicabili.
Massime di principio
- Chi contesta in cassazione la liquidazione delle spese deve indicare con precisione lo scaglione tariffario, la nota spese, le singole voci contestate, gli importi richiesti e le eventuali spese vive non riconosciute.
- Non è sufficiente affermare genericamente che il giudice abbia liquidato importi inferiori ai minimi o abbia omesso alcune spese: il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per verificare direttamente l'errore.
- Se il giudice riduce una nota spese dettagliata, dovrebbe indicare le singole voci eliminate o ridotte e fornire una motivazione adeguata; tuttavia, la contestazione in cassazione resta inammissibile se il ricorrente non indica analiticamente le voci e gli importi rilevanti.
- La vittoria nel merito della controversia non garantisce automaticamente il successo su una successiva impugnazione riguardante soltanto le spese processuali: anche tale impugnazione deve rispettare rigorosi requisiti di specificità e autosufficienza.
- La parte il cui ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.
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