Cassazione Penale, Ordinanza n. 00949/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998, alla pena di un anno di reclusione. Con un unico motivo ha dedotto, in sostanza, che la pena sarebbe sproporzionata perché la pena base sarebbe stata determinata in misura eccessiva; ha quindi chiesto una diversa valutazione degli elementi acquisiti, sostenendo una lettura alternativa e più favorevole della discrezionalità esercitata dal giudice nella commisurazione della pena e nel giudizio sulle circostanze, con richiesta implicita di riduzione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente alternative e generiche, dirette a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e логicamente coerente, poiché valorizzava la già operata equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, il diniego della prevalenza delle attenuanti, i numerosi precedenti penali, la sfrontata violazione dei provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza e la concreta e notevole gravità del fatto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei giudizi di merito; il testo della decisione non ne specifica ulteriormente la struttura o la portata applicativa
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01
richiamata a sostegno del criterio per cui la motivazione è da ritenersi congrua se rispettosa della logica e delle risultanze processuali
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare una mera lettura alternativa dei fatti o una diversa valutazione della discrezionalità del giudice di merito in punto di trattamento sanzionatorio, quando la doglianza si risolva in argomenti generici e di merito.
- La censura sulla sproporzione della pena è inammissibile se non confronta in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata e si limita a contestare la pena base o il bilanciamento tra circostanze in termini astratti.
- La motivazione sulla commisurazione della pena è adeguata quando dà conto della comparazione tra circostanze, dei precedenti penali dell'imputato, della gravità concreta del fatto e degli elementi che giustificano il diniego di un trattamento più favorevole.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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