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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18276/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società acquirente aveva citato in giudizio una casa automobilistica chiedendo il risarcimento del danno da asserita intesa anticoncorrenziale tra produttori di autocarri, deducendo un sovrapprezzo pagato per l'acquisto del mezzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno in via equitativa in percentuale sul prezzo pagato; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo provata la condotta illecita, il danno e il nesso causale sulla base delle risultanze del procedimento europeo, di presunzioni semplici e dell'assenza di prova contraria da parte della convenuta. La ricorrente per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., dell'art. 17, par. 1, della direttiva 2014/104/UE e dell'art. 14 d.lgs. 3/2017, sostenendo che la liquidazione equitativa era stata disposta senza verificare l'effettiva oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare e senza considerare che la difficoltà di quantificazione derivava dalla carenza istruttoria dell'attrice, la quale non aveva depositato consulenza tecnica di parte né chiesto l'esibizione dei dati in possesso della convenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché i giudici di merito avevano correttamente applicato il criterio della liquidazione equitativa del danno in presenza di oggettiva difficoltà di precisa quantificazione, nonostante la c.t.u. espletata e la richiesta di documenti alla convenuta. La Corte ha ribadito che la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. è potere discrezionale del giudice di merito, espressione dell'equità giudiziale correttiva o integrativa, utilizzabile quando sia stata già provata l'esistenza del danno ma ne sia difficile la precisa determinazione, senza che la parte debba necessariamente formulare specifica istanza. Ha inoltre osservato che, nella specie, dagli atti emergeva che nel corso della c.t.u. erano stati richiesti documenti alla convenuta, sicché non risultava fondato il rilievo di una mera negligenza istruttoria dell'attrice. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa del danno quando la sua precisa quantificazione sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, purché sia già provata l'esistenza del pregiudizio.

  • art. 2056 c.c.

    richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno anche in materia di responsabilità extracontrattuale, nei limiti dell'art. 1226 c.c.

  • art. 17, par. 1, direttiva 2014/104/UE

    è richiamato quale base del potere di stima giudiziale del danno nelle azioni risarcitorie da violazione del diritto della concorrenza.

  • art. 14 d.lgs. 3/2017

    viene interpretato come norma di attuazione che rinvia al criterio di cui all'art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno da illecito anticoncorrenziale.

  • art. 12 d.lgs. 3/2017

    citato nel quadro della disciplina delle presunzioni favorevoli al danneggiato nelle azioni risarcitorie antitrust.

  • art. 19 d.lgs. 3/2017

    richiamato dal Tribunale per distinguere norme procedurali e sostanziali nella disciplina di attuazione della direttiva.

  • artt. 101 e 102 TFUE

    indicano le disposizioni europee la cui violazione fonda la pretesa risarcitoria per intesa restrittiva della concorrenza.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per la prova presuntiva del danno e del nesso causale mediante presunzioni semplici e massime di अनुभवienza.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come fondamento generale del potere del giudice di procedere alla liquidazione equitativa del danno.

  • art. 5, par. 1, direttiva 2014/104/UE

    evocato dalla ricorrente in relazione al potere di richiedere l'esibizione di prove alla controparte.

  • art. 3 d.lgs. 3/2017

    richiamato dalla ricorrente come corrispondente interno della disciplina europea sull'esibizione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto.

Massime di principio

  • Nelle azioni di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, la liquidazione equitativa può essere adottata quando il danno sia provato nella sua esistenza ma ne risulti obiettivamente difficile la precisa quantificazione.
  • La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. costituisce esercizio di equità giudiziale correttiva o integrativa e non richiede una specifica istanza di parte.
  • Il giudice di merito non può negare il ristoro solo perché manca una quantificazione aritmetica esatta, se il pregiudizio e la sua riconducibilità all'illecito sono già stati accertati.
  • La censura in cassazione sulla liquidazione equitativa è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi fondata sull'oggettiva difficoltà di stima e sull'adeguatezza degli elementi istruttori acquisiti.
  • In materia antitrust, la prova del danno e del nesso causale può essere agevolata mediante presunzioni semplici e massime di esperienza, specie in presenza di cartelli di lunga durata e ampia estensione

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoRisarcimento e indennizzoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

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