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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5877/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugnava la sentenza per tre motivi: (1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 124 c.p. ritenendo intempestiva la querela del 21/10/2015 dato che i fatti sarebbero stati noti già il 05/07/2015 quando l'imputato avrebbe manifestato la volontà di non restituire il bene; (2) omessa concessione della sospensione condizionale della pena; (3) omessa concessione delle pene sostitutive. Il ricorso era riassunto ex art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e reiterativo. Ha confermato il principio secondo cui il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha la piena cognizione degli elementi che consentono di valutare l'esistenza del reato; nel caso concreto la querela di ottobre 2015 è stata ritenuta tempestiva rispetto alla messa in mora di settembre 2015, mentre la sola risoluzione contrattuale di luglio non era idonea a far decorrere il termine. Quanto ai benefici (sospensione condizionale e pene sostitutive), il giudice d'appello ha motivato adeguatamente la negativa valutazione richiamando la personalità negativa del ricorrente e la gravità del danno, in conformità agli elementi di cui all'art. 133 c.p. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sull'appropriazione indebita: la Corte interpreta che il reato non si perfeziona per il solo inadempimento contrattuale, ma quando il detentore manifesta la volontà di comportarsi come proprietario ("uti dominus") e rifiuta di restituire il bene richiesto.

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla tempestività della querela; nella decisione si valuta il decorso del termine in base alla effettiva conoscenza degli elementi del reato da parte della persona offesa.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per violazione di legge o nullità della motivazione; la Corte valuta tali censure come manifestamente infondate o reiterative quando non colgono un errore giuridico significativo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che consente la sintesi dei motivi in cassazione; utilizzata per il riassunto dei motivi del ricorso.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la concessione di benefici (sospensione condizionale, pene sostitutive): la Corte conferma che la valutazione discrezionale del giudice di merito, fondata su personalità del reo e gravità del fatto, è legittima se motivata e non illogica.

  • art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità per motivi manifestamente infondati o reiterativi; applicata dalla Corte per rigettare il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la determinazione di somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha influito il versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il termine per proporre la querela decorre non dalla consumazione materiale del fatto ma dal momento in cui la persona offesa ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono di valutare l'esistenza del reato.
  • Nel rapporto di leasing (o altro contratto che attribuisce mera detenzione), il mero inadempimento dei canoni e la conseguente risoluzione del contratto non integrano automaticamente il reato di appropriazione indebita; è necessario l'elemento soggettivo consistente nella volontà di trattare il bene come proprio e nel rifiuto ingiustificato di restituirlo.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena e delle pene sostitutive è rimessa alla valutazione del giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. (personalità del reo, gravità del danno, ecc.); tale valutazione è sindacabile dalla Cassazione solo se illogica o in violazione di legge.
  • I motivi di cassazione devono prospettare errori di diritto concreti e non limitarsi a una riformulazione dei fatti: motivi reiterativi o manifestamente infondati possono comportare l'inammissibilità e sanzioni economiche.
  • In sede di impugnazione penale è cruciale dimostrare un errore giuridico nel giudizio del merito; questioni attinenti al mero apprezzamento dei fatti o alla valutazione della personalità del condannato hanno scarse possibilità di successo in Cassazione.

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