Cassazione Penale, Sentenza n. 26083/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda plurimi episodi di cessione e spaccio di sostanze stupefacenti contestati a più imputati in concorso, nell'ambito di un'attività di narcotraffico collegata a un fornitore comune e svolta in diverse zone della provincia messinese e delle Eolie. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, mitigando la pena di alcuni imputati ma confermando nel resto la responsabilità. In Cassazione: un imputato contestava il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve per uno dei capi e il diniego delle attenuanti generiche; un secondo imputato contestava la conferma della responsabilità, la mancata applicazione dell'ipotesi lieve e il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che le conversazioni intercettate fossero compatibili con uso personale; una terza imputata contestava la conferma della responsabilità, sostenendo di avere svolto solo un ruolo inconsapevole di intermediaria e di essere intervenuta quando l'affare era già concluso; un quarto imputato censurava il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, la motivazione per relationem e il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'asserita modesta entità del pagamento e l'assenza di riscontri oggettivi della cessione. Il ricorso del pubblico ministero in udienza non è il ricorso principale, ma il PG ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per una sola imputata e l'inammissibilità degli altri ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della sola imputata che aveva dedotto vizi sulla conferma della responsabilità, ritenendo infondate le doglianze e valorizzando la valutazione unitaria delle sentenze di merito in presenza di "doppia conforme". Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri tre imputati, reputando le censure in larga parte reiterative, generiche o meramente di merito e quindi non scrutinabili in sede di legittimità. Per effetto dell'esito, la ricorrente rigettata è stata condannata alle spese processuali; gli altri ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La sentenza richiama la disciplina dei reati di spaccio/cessione di stupefacenti e, in particolare, l'ipotesi lieve del comma 5, valutando la sua applicabilità alla luce di quantità, prezzo, entità del credito, reiterazione e professionalità della condotta.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
L'ipotesi lieve non è riconoscibile quando gli elementi del fatto - quali prezzo elevato, consistenza del credito, reiterazione e organizzazione dell'attività - esprimono un disvalore incompatibile con la lieve entità.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è richiamata incidentalmente per descrivere la consapevolezza della ricorrente circa l'inserimento del compagno in un reato associativo in materia di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
In presenza di sentenze di primo e secondo grado conformi nella struttura argomentativa, il controllo di legittimità sulla motivazione deve essere svolto leggendo congiuntamente le due decisioni come un unico corpo decisionale.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la sentenza di appello può essere letta insieme a quella di primo grado ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione, con conseguente ampiezza del rinvio alle argomentazioni del primo giudice.
- Le censure che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni decisorie dei giudici di merito, sono inammissibili in cassazione.
- L'ipotesi lieve del reato di spaccio non può essere riconosciuta quando il fatto, valutato complessivamente, presenta elementi di maggiore gravità come prezzo della droga, entità del credito, ampiezza della clientela, reiterazione e pervicacia dell'attività illecita.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice rilevi l'assenza di elementi favorevoli specifici; non è sufficiente invocare il solo buon comportamento processuale o la mera incensuratezza.
- Il ruolo di intermediario consapevole tra fornitori e acquirenti, se inserito in un traffico di stupefacenti e sorretto da conversazioni intercettate univoche, integra partecipazione penalmente rilevante all'attività di spaccio.
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