Cassazione Civile, Ordinanza n. 08194/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di liquidazione emessi in relazione all'imposta di registro connessa alla fruizione del beneficio "prima casa". In una precedente fase di legittimità, la Corte aveva annullato la decisione di merito e rinviato alla giurisdizione tributaria di appello per verificare se il ritardo nel trasferimento della residenza fosse dipeso da causa imprevedibile e inevitabile, in particolare dall'inerzia dell'amministrazione pubblica nel rilascio delle certificazioni necessarie. In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria aveva però nuovamente accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato il ricorso originario dei contribuenti. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione hanno depositato memoria evidenziando che l'agente della riscossione aveva comunicato lo sgravio integrale in autotutela delle partite di ruolo relative agli avvisi di liquidazione oggetto di causa, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto sgravio integrale in autotutela degli atti impugnati e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Le spese sono state compensate in ragione della natura della pronuncia. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale conseguenza sanzionatoria opera per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
Richiamato per il deposito della memoria da parte dei ricorrenti in vista della decisione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso deriva da un evento sopravvenuto e non da una originaria improponibilità o pretestuosità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando l'atto impositivo viene integralmente sgravato in autotutela nel corso del giudizio di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili non si applica se l'inammissibilità dipende da fatti sopravvenuti e non da vizi originari del gravame.
- La sopravvenuta eliminazione integrale della pretesa fiscale rende priva di utilità pratica la decisione sul ricorso, imponendo la declaratoria di cessazione dell'interesse a ottenere una pronuncia nel merito.
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