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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente, condannato dal Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, aveva chiesto il 16 dicembre 2025 la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo di avere avuto effettiva conoscenza della condanna soltanto il 24 novembre 2025, data della nomina del difensore di fiducia e del rilascio della procura speciale. La Corte d'appello di Torino aveva dichiarato la richiesta inammissibile perché intempestiva, ritenendo che il ricorrente non avesse rigorosamente allegato la data della conoscenza della sentenza e desumendo dagli atti difensivi che egli fosse già precedentemente a conoscenza della condanna e del procedimento. Con il primo motivo è stata dedotta l'errata applicazione dell'art. 629-bis c.p.p.: la difesa ha sostenuto che la richiesta di copie della sentenza e del fascicolo, effettuata da un avvocato incaricato il 1 dicembre 2025 e soddisfatta dalla cancelleria il 9 dicembre 2025, confermasse la tempestività dell'istanza; inoltre, non essendo stata disposta l'esecuzione della pena per effetto della sospensione condizionale, non era disponibile una notificazione dell'ordine di esecuzione dalla quale ricavare la conoscenza della condanna. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione, censurando l'affermazione apodittica secondo cui la conoscenza della condanna dovesse necessariamente risalire a un momento anteriore al 24 novembre 2025 e contestando la lettura degli atti relativi alla nomina del difensore, alla procura speciale e ai riferimenti processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ribadito che il richiedente la rescissione del giudicato deve allegare rigorosamente gli elementi idonei a dimostrare la tempestività della domanda rispetto all'effettiva conoscenza del procedimento o della condanna. Tuttavia, tale onere assume rilievo soprattutto quando vi siano elementi contrari alla ricostruzione difensiva. Nel caso concreto, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, la dichiarazione di quest'ultimo di non avere avuto contatti con l'imputato e l'impossibilità di acquisire la notificazione dell'ordine di esecuzione, non essendo stata disposta l'esecuzione per la sospensione condizionale della pena, costituivano elementi fortemente indicativi dell'ignoranza della condanna. In tale contesto, l'indicazione del 24 novembre 2025, coincidente con la nomina del difensore di fiducia e con il rilascio della procura speciale, poteva ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere di allegazione. Gli atti successivamente prodotti dalla difesa non sono stati posti a fondamento necessario della decisione, poiché la motivazione dell'ordinanza era già inidonea. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito la richiesta, superata la questione della sua ammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi di non aver potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo che risulti la sua effettiva conoscenza della pendenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza.

    La richiesta deve essere proposta entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza, e il condannato deve allegare rigorosamente gli elementi utili a dimostrare la tempestività; l'onere va però valutato alla luce del complessivo quadro indiziario e non può essere aggravato quando gli elementi disponibili depongano per l'ignoranza della condanna.

  • art. 420-bis c.p.p.

    È richiamato con riguardo ai presupposti della dichiarazione di assenza, che il richiedente la rescissione deve contestare o rispetto ai quali deve dimostrare l'assenza dei presupposti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la disposizione incriminatrice per la quale il ricorrente era stato condannato; la sentenza di legittimità non esamina nel merito la responsabilità per tale reato.

Massime di principio

  • In materia di rescissione del giudicato, il condannato deve allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a dimostrare la tempestività della richiesta rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento o della condanna.
  • Il rigore dell'onere di allegazione del richiedente è funzionale a colmare un vuoto conoscitivo solo quando il quadro processuale contenga elementi contrari alla prospettazione difensiva; non può essere applicato in modo astratto o sproporzionato quando gli elementi disponibili siano fortemente indicativi dell'ignoranza della condanna.
  • La data della nomina del difensore di fiducia e del conferimento della procura speciale può costituire, alla luce del complessivo quadro processuale, un elemento sufficiente per individuare il momento della conoscenza della condanna e dimostrare la tempestività della richiesta di rescissione.
  • L'assenza di una notificazione dell'ordine di esecuzione, quando l'esecuzione non sia stata disposta per la sospensione condizionale della pena, non può essere utilizzata per presumere una conoscenza anteriore della condanna; il giudice deve valutare complessivamente gli elementi disponibili.
  • La richiesta di rescissione dichiarata inammissibile per asserita tardività deve essere rivalutata nel merito quando la motivazione sulla decorrenza del termine non sia coerente con il quadro indiziario relativo alla conoscenza effettiva della condanna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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