Cassazione Penale, Sentenza n. 15141/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di applicazione del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. n.159/2011 per sospendere gli effetti dell'informativa antimafia interdittiva emessa il 11/12/2023. La società impugnante sosteneva l'assenza di una infiltrazione mafiosa attuale e la occasionalità dell'agevolazione verso soggetti di pericolosità (in particolare contestava il ruolo collegante di Michele Romeo), nonché efficacia delle misure di "self-cleaning" adottate. La Prefettura e la Corte territoriale, sulla base di elementi fattuali (costituzione della società nel periodo di pericolosità di Romeo, intestazioni e donazione quote, impieghi di Michele e poi di Carmine Romeo, disponibilità di vettura aziendale, controlli e frequentazioni), hanno ritenuto esistente una relazione stabile con soggetti di pericolosità qualificata e l'assenza dell'elemento di occasionalità dell'agevolazione, impedendo quindi l'accesso al controllo volontario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Edil San Marco S.r.l.. Ha confermato che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di controllo giudiziario volontario deve verificare autonomamente tre presupposti: a) l'esistenza di una relazione tra l'impresa e soggetti portatori di pericolosità qualificata; b) l'occasionalità delle forme di agevolazione; c) la prognosi favorevole circa l'efficacia del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto provata una relazione stabile e una perdurante condizione di agevolazione verso soggetti mafiosi (Michele e Carmine Romeo), connegativa la prognosi di riallineamento; conseguentemente la richiesta di controllo volontario è stata respinta e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - art. 34-bis
Disciplina il controllo giudiziario: il comma 6 regola il controllo giudiziario volontario per imprese destinatarie di informativa interdittiva che abbiano impugnato il provvedimento; il giudice deve verificare relazione con soggetti di pericolosità qualificata, occasionalità dell'agevolazione e la prognosi favorevole di riallineamento.
Indica il presupposto generale del controllo prescrittivo e la finalità di impedire che il libero esercizio dell'attività economica agevoli soggetti di pericolosità; rilevante per definire i presupposti da considerare anche nel controllo volontario.
Norma che disciplina l'informativa antimafia interdittiva quale atto amministrativo i cui effetti possono essere sospesi dal controllo giudiziario.
Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (modifica al d.lgs. 159/2011) - art. 11
Ha introdotto nell'ordinamento l'art. 34-bis e, tra l'altro, il controllo giudiziario volontario; chiarisce la collocazione normativa della misura.
d.lgs. 159/2011 - artt. 20 e 24
Riferimenti normativi relativi a misure ablative e criteri di confisca e loro presupposti; citati nel ricorso in relazione alla contestata attribuzione di disponibilità societaria e alla dissimulazione patrimoniale.
codice di procedura penale - art. 125 c.p.p.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla normativa processuale applicabile in materia di misure di prevenzione e impugnazioni.
codice di procedura penale - art. 591 c.p.p.
Richiamato in ordine agli effetti preclusivi dell'impugnazione e al fatto che l'effetto preclusivo non investe le questioni di diritto non svolte correttamente o non affrontate.
d.lgs. 159/2011 - art. 26, comma 2 (presunzione di intestazione fittizia in caso di conviventi)
Richiamato nella giurisprudenza citata: i rapporti di parentela e convivenza sono indici significativi, anche fuori dalle presunzioni legali, per inferire una possibile intestazione fittizia o controllo reale.
Massime di principio
- Nel procedimento per ottenere il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis comma 6 il giudice non è vincolato all'accertamento prefettizio e deve svolgere una verifica autonoma sui tre presupposti: relazione con soggetti di pericolosità, occasionalità dell'agevolazione, e prognosi favorevole di riallineamento.
- La semplice impugnazione amministrativa dell'informativa interdittiva non garantisce automaticamente l'accesso al controllo volontario: se il giudice rileva una relazione stabile e un'agevolazione non occasionale, la richiesta può essere respinta.
- Elementi come costituzione dell'impresa nel periodo di pericolosità di un parente, intestazioni familiari (anche tramite donazione), impieghi di familiari con precedenti o condanne, e indici di ingerenza (es. disponibilità di beni aziendali) sono indici rilevanti per desumere un controllo continuativo e la dissimulazione della reale influenza.
- Il giudicato favorevole conseguito in precedenti provvedimenti di prevenzione non è perenne: nuove o non valutate precedentemente risultanze possono giustificare una riallocazione della valutazione della pericolosità.
- Le misure di "self-cleaning" (licenziamenti, cambi di assetto) devono essere documentate, concreti ed efficaci; se risultano strumentali o tardive rispetto all'interdittiva, possono essere ritenute insufficienti a dimostrare la genuina volontà di bonifica.
- Se manca anche il minimo indice di pericolo di infiltrazione mafiosa, la richiesta di controllo volontario può essere respinta; d'altro canto, se l'agevolazione è solo occasionale e sussiste una prognosi favorevole, il controllo è lo strumento correttamente applicabile per preservare l'attività aziendale.
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