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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20481/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva prestato attività lavorativa dall'1.1.2002 al 26.11.2016 presso l'ente religioso resistente e aveva chiesto in giudizio la condanna al pagamento di differenze retributive. La domanda era fondata sull'assunto che al rapporto dovesse applicarsi il c.c.n.l. Turismo, più favorevole sul piano economico, anziché il c.c.n.l. Lavoro domestico. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., oltre a travisamento e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo: (i) di avere già dedotto nei giudizi di merito la non conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità e sufficienza costituzionali; (ii) che le risultanze istruttorie dimostravano lo svolgimento, da parte della comunità religiosa, di un'attività alberghiera/commerciale accessoria ma non sporadica, tale da rendere applicabile il contratto del turismo; (iii) che l'interpretazione della domanda data dai giudici di merito sarebbe stata errata. La Corte ha però rilevato che la censura non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente aveva trascritto solo in minima parte il ricorso introduttivo, senza riportare né sintetizzare adeguatamente la sentenza di primo grado e il motivo di appello nei passaggi rilevanti. Inoltre, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che la lavoratrice si era limitata a chiedere l'applicazione del diverso c.c.n.l. in ragione delle mansioni svolte, senza dedurre specificamente la violazione del minimo costituzionale, e aveva comunque escluso che la retribuzione corrisposta fosse inferiore ai parametri dell'art. 36 Cost. e ritenuto pertinente il contratto collettivo applicato alla natura dell'attività datoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'interpretazione della domanda e sul preteso omesso esame non fosse autosufficiente, poiché non venivano adeguatamente riportati gli atti processuali necessari a consentire il controllo di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il lavoratore non può pretendere l'applicazione di un diverso contratto collettivo di settore se il datore non vi è vincolato per appartenenza sindacale, potendo semmai invocarlo come parametro esterno per la verifica della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost.; nel caso concreto, però, la Corte territoriale aveva anche escluso in fatto la violazione del minimo costituzionale e tale accertamento era insindacabile in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    La retribuzione pattuita va verificata rispetto ai requisiti di sufficienza e proporzionalità; il diverso contratto collettivo può al più fungere da parametro esterno di confronto, se la parte deduce specificamente l'inadeguatezza del trattamento economico.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile se non consente alla Corte di reperire e verificare, mediante adeguata trascrizione o sintesi, il contenuto degli atti processuali rilevanti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'esame degli atti processuali da parte della Corte presuppone il rispetto degli oneri di produzione e specificazione richiesti dal codice di rito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, l'accertamento fattuale della sentenza impugnata non è censurabile in cassazione nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro regolato da un contratto collettivo di diritto comune, il lavoratore non può ottenere l'applicazione di un diverso c.c.n.l. solo perché più favorevole, se il datore di lavoro non è vincolato a quel contratto; quel diverso testo può servire soltanto come termine di raffronto per sostenere che la retribuzione concretamente corrisposta sia inferiore al minimo costituzionale.
  • Quando si deduce in cassazione un errore nell'interpretazione della domanda o delle deduzioni processuali, la censura deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo o sintetizzando in modo completo gli atti rilevanti e indicando i passaggi decisivi della pronuncia impugnata e dell'atto di appello.
  • Il controllo di legittimità sull'interpretazione degli atti processuali è consentito solo se il ricorrente rende effettivamente verificabile il contenuto degli atti stessi; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme di merito, gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito non sono rivalutabili in cassazione se non nei limiti strettamente consentiti dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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