Cassazione Penale, Ordinanza n. 33587/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti erano due: (1) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la corte territoriale non ne avesse disposto il riconoscimento; (2) omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione con una pena inflitta in altra sentenza irrevocabile. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano sostanzialmente una pedissequa reiterazione delle censure già proposte in appello, non specifiche e solo apparenti, oltre che manifestamente infondate, poiché la sentenza impugnata aveva già dato conto degli elementi ritenuti decisivi: per il diniego delle attenuanti generiche, la gravità della condotta, posta in essere con utilizzo di una pistola scacciacani priva del tappo rosso, e i numerosi precedenti penali; per l'aumento di pena in continuazione, il disvalore concreto del fatto e l'intensità del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio è quindi rimasta ferma; la Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della sentenza di appello sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla quantificazione dell'aumento per continuazione.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analizzare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
L'aumento di pena per il reato continuato può essere sorretto da motivazione sintetica purché faccia riferimento al disvalore concreto del fatto e all'intensità del dolo.
In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente reiterative e non specifiche, prive di una critica argomentata rispetto alla sentenza impugnata.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono non specifici o manifestamente infondati.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una confutazione analitica di tutti gli elementi allegati dalla difesa: è sufficiente che il giudice di merito valorizzi quelli ritenuti decisivi o comunque significativi ai fini della valutazione complessiva.
- La motivazione sull'aumento di pena per continuazione è adeguata quando consente di comprendere la ragione del quantum, attraverso il richiamo al disvalore concreto del fatto e all'intensità del dolo, senza necessità di un'analitica esposizione matematica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende segue quale effetto conseguenziale.
- La mera contestazione del trattamento sanzionatorio, se non sorretta da specifiche censure sulla tenuta logica della motivazione, non consente un riesame di merito in cassazione.
Come è indicizzato
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