Cassazione Penale, Ordinanza n. 21571/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari è stato dichiarato fondato su un motivo meramente riproduttivo delle doglianze già esaminate nei gradi di merito. Dalla parte leggibile del provvedimento emerge che la difesa insisteva nella pretesa sussistenza della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., sostenendo che il fatto non fosse punibile perché commesso in presenza di una situazione di necessità. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano prive di specificità, in quanto non introducevano argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati e non evidenziavano vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata. La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo sostanzialmente reiterativo delle deduzioni già esaminate nei precedenti gradi di giudizio, senza offrire un’effettiva critica argomentata alla motivazione della sentenza di appello. Ha quindi confermato il giudizio di condanna già pronunciato nei confronti dell’imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l’inammissibilità del ricorso non esclude la condanna a tale sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità è stata evocata dalla difesa, ma il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo e quindi non idoneo a scalfire la motivazione di merito che aveva escluso la sua operatività.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, profilo qui escluso o comunque non ravvisato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello o in primo grado senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della sussistenza di una scriminante deve essere sorretta da una critica puntuale e logica della decisione di merito che l’abbia esclusa; non è sufficiente una mera reiterazione assertiva della tesi difensiva.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Il giudizio di legittimità non è sede per una nuova valutazione del fatto, ma per il controllo della coerenza logico-giuridica della motivazione impugnata.
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