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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37155/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 9 marzo 2026, depositata il 13 marzo 2026, ha revocato 1.800 giorni di riduzione di pena per liberazione anticipata, concessi in relazione a 40 semestri di espiazione dal 8 gennaio 1997 al 7 gennaio 2017. Il beneficio era stato riconosciuto durante l’esecuzione di una condanna a 25 anni di reclusione, interamente espiata il 3 febbraio 2017. La revoca è stata motivata dalla successiva condanna, pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo il 17 dicembre 2024 in giudizio di rinvio, a cinque anni di reclusione per partecipazione a un’associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., con condotta ritenuta protratta dal 1999 e per l’intero periodo di carcerazione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., due vizi di motivazione: quanto alla sussistenza di elementi ostativi al mantenimento del beneficio e quanto al rigetto della richiesta di valutare separatamente i singoli semestri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi: la revoca della liberazione anticipata per una grave condotta successiva al beneficio può riguardare l’intero periodo di pena già espiato, poiché i semestri rilevano per determinare la riduzione concedibile e non impongono una revoca limitata al semestre interessato. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato in modo completo e non illogico che l’appartenenza mafiosa era proseguita per l’intero periodo di detenzione; la natura permanente della condotta associativa escludeva la richiesta valutazione frazionata. La Corte ha inoltre rilevato che le censure sollecitavano una rivalutazione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354

    la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza di una grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non solo i semestre in cui detta condotta è stata posta in essere, in quanto l'art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.,fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione di pena da accordare per effetto della concessione del beneficio

    La revoca conseguente a una grave condotta successiva al beneficio può estendersi all’intero periodo di pena già espiato; il riferimento ai semestri serve a calcolare la riduzione concedibile, non a circoscrivere la revoca al semestre in cui si è verificata la condotta.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    sono precluse, al giudice di legittimità, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

    Il ricorso per cassazione non consente di sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa valutazione dei fatti; il sindacato riguarda la legittimità della motivazione e non una nuova ponderazione degli elementi probatori.

  • art. 616 c.p.p.

    In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La revoca della liberazione anticipata determinata da una grave condotta del condannato successiva alla concessione del beneficio può investire l’intero arco di pena già espiato e non deve essere limitata al semestre nel quale la condotta è stata posta in essere: i semestri costituiscono il criterio di quantificazione della riduzione.
  • Quando la condotta ostativa consiste nella perdurante partecipazione a un’associazione mafiosa accertata per l’intero periodo di detenzione, non è dovuta una valutazione frazionata dei singoli semestri, poiché la natura continuativa della condotta è incompatibile con un’appartenenza alternata nei diversi periodi.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova ricostruzione o valutazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito; il controllo è circoscritto alla legalità e alla tenuta logica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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