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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 su un modello 730 trasmesso per conto di un contribuente per l'anno 2014. Il ricorrente, quale responsabile dell'assistenza fiscale e soggetto che aveva apposto il visto di conformità, contestava: (1) l'omessa pronuncia della sentenza di appello sul motivo con cui era stata censurata la motivazione apparente della decisione di primo grado; (2) la violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997, sostenendo che l'iscrizione a ruolo e la contestazione avrebbero dovuto essere curate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non dalla direzione provinciale di Imperia; (3) l'illegittima quantificazione delle somme pretese, invocando la natura sanzionatoria della disciplina e l'applicazione del favor rei in relazione alla modifica normativa introdotta dal d.l. 4/2019; (4) la violazione dei criteri di liquidazione delle spese per avere la CGT liquidato un importo ritenuto eccessivo rispetto al valore della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha affermato, in continuità con un orientamento già formatosi in controversie analoghe tra le stesse parti, che la responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva e che, pertanto, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, competenza non derogabile. Poiché nel caso concreto aveva provveduto una direzione provinciale territorialmente incompetente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio per la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    È richiamato come base del controllo formale della dichiarazione che ha dato origine alla pretesa.

  • art. 39 d.lgs. 241/1997

    comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2

    La disciplina del visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva; la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile.

  • d.l. 4/2019, conv. in L. 26/2019

    Ha modificato il regime sanzionatorio in senso più favorevole quanto alla misura dovuta da chi ha apposto il visto di conformità.

  • art. 3 d.lgs. 472/1997

    È invocato dal ricorrente in tema di applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole.

  • art. 7 CEDU

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della natura punitiva della pretesa.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla natura sanzionatoria e alla quantificazione della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per dedurre omessa pronuncia del giudice di appello.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato con riferimento alla motivazione della sentenza e alla dedotta violazione in tema di individuazione del giudice/ufficio competente.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.

  • art. 92 c.p.c.

    È invocato per contestare la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    È la base della decisione nel merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele può avere natura anche punitiva; di conseguenza, la disciplina applicabile e la competenza amministrativa devono essere lette in coerenza con tale funzione.
  • Quando la legge attribuisce la competenza all'iscrizione a ruolo a un ufficio determinato in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, tale competenza è inderogabile; l'atto compiuto da un ufficio territorialmente incompetente è illegittimo.
  • In presenza di un vizio radicale di competenza dell'ufficio che ha formato il ruolo, l'ulteriore censura sulla misura della sanzione può restare assorbita, poiché l'incompetenza determina comunque la caducazione dell'atto.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito, annullando l'atto impugnato.
  • La novità della questione e la recente formazione dell'orientamento di legittimità possono giustificare la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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