Cassazione Civile, Ordinanza n. 21988/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore contro la vendita di alcuni immobili compiuta dal debitore in favore di una società di cui egli era socio accomandatario. Il creditore deduceva di essere titolare di un credito risarcitorio sorto da un infortunio sul lavoro, assistito anche da provvisionale penale, rimasto insoddisfatto nonostante azioni esecutive. In primo grado interveniva anche un avvocato, chiedendo l'inefficacia dell'atto anche nei suoi confronti per un credito professionale, ma la sua domanda veniva rigettata. Il tribunale accoglieva invece la revocatoria proposta dal creditore e compensava le spese tra convenuti e intervenienti. In appello il soccombente contestava sia la sussistenza dei presupposti della revocatoria, sostenendo che la qualità di socio accomandatario della società acquirente impedisse o attenuasse la lesione della garanzia patrimoniale, sia la statuizione sulle spese, in particolare la compensazione disposta anche rispetto all'avvocato intervenuto e la successiva condanna alle spese di appello in suo favore. In cassazione il ricorso era affidato a due motivi: il primo sulla violazione delle norme processuali in tema di spese e ultrapetizione, il secondo sulla violazione delle norme sulla revocatoria, sull'onere della prova e sulle presunzioni. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la maggiore difficoltà di soddisfazione del credito integra comunque il pregiudizio richiesto per l'azione revocatoria e che non era stata dimostrata una disciplina societaria diversa da quella legale. Ha invece accolto il primo motivo limitatamente alla compensazione delle spese nei confronti dell'avvocato intervenuto, rilevando che, pur nel regime anteriore alla riforma del 2009, la compensazione per giusti motivi richiedeva una specifica motivazione, del tutto mancante nel caso di specie, e che la soccombenza dell'intervenuto non poteva essere assimilata alla posizione del creditore vittorioso nel merito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al capo sulle spese e rinviata alla Corte d'appello per nuova regolazione delle spese dei gradi di merito e di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo di ricorso, ha accolto il primo motivo nei limiti relativi alla statuizione sulle spese di lite, ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale capo e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per una nuova liquidazione delle spese del primo e del secondo grado, oltre che delle spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito sulla revocatoria non è stata travolta; è stata invece censurata la motivazione sulla compensazione delle spese nei confronti dell'avvocato interventore, perché priva dell'indicazione dei giusti motivi richiesti dal regime applicabile.
Norme richiamate
l'azione revocatoria è ammissibile quando l'atto dispositivo renda anche solo più कठिनosa la soddisfazione del credito, senza necessità di dimostrare un'effettiva impossibilità assoluta di recupero
richiamato come regola generale in tema di liquidazione della quota del socio nella società in accomandita semplice; la Corte rileva che il ricorrente non ha dimostrato una disciplina diversa nel caso concreto
richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo, ma la censura è ritenuta infondata perché non incide sulle rationes decidendi della sentenza impugnata
richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo, senza che la doglianza colga la motivazione della sentenza impugnata
richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo, ma senza specifica incidenza sulla decisione
richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo, ma senza specifica incidenza sulla decisione
regola della soccombenza richiamata dal ricorrente in tema di spese processuali
nel testo applicabile ratione temporis consentiva la compensazione per giusti motivi; tuttavia tali motivi dovevano essere specificamente indicati in motivazione
richiamato per denunciare ultrapetizione in relazione alla condanna alle spese in favore dell'avvocato interventore
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio per il creditore è integrato anche dalla semplice maggiore difficoltà di soddisfazione del credito derivante dall'atto dispositivo, non essendo necessario dimostrare l'assoluta incapienza del patrimonio residuo.
- Quando si contesta la revocatoria, la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione di merito; la mancata confutazione di una di esse può rendere il motivo inammissibile o comunque infondato.
- Nel regime anteriore alle modifiche dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese per giusti motivi richiedeva comunque una motivazione espressa e specifica, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla formula di legge.
- La posizione processuale del soggetto che interviene e vede rigettata la propria domanda per difetto di prova non è assimilabile a quella della parte vittoriosa nel merito ai fini della regolazione delle spese.
- In sede di legittimità è censurabile la statuizione sulle spese quando la corte di merito abbia omesso di indicare i concreti giusti motivi che giustificano la compensazione tra le parti soccombenti o tra una parte soccombente e un interventore soccombente.
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