Cassazione Penale, Ordinanza n. 22388/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità alle decisioni di merito, del tentativo di introdurre sostanza stupefacente di tipo hashish in un penitenziario per cederla a una persona detenuta. La difesa ha dedotto due censure: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità penale e sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la sentenza non avrebbe valutato correttamente la prova; 2) erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima doglianza mirasse a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica. Quanto al secondo motivo, ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la fattispecie di lieve entità sulla base di elementi oggettivi e complessivi della condotta: significativo quantitativo, elevata percentuale di principio attivo, modalità dell'azione e indicatori di professionalità dell'attività illecita e di rilevante capacità di diffusione, incompatibili con la minima offensività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per qualificare il tentativo nel reato contestato, in combinazione con la disciplina degli stupefacenti.
Norma incriminatrice relativa alla detenzione/cessione di stupefacenti, richiamata per il fatto contestato.
Richiamato nel capo d'imputazione per la specifica fattispecie contestata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte esclude la configurabilità della lieve entità, valorizzando quantità, purezza, modalità della condotta e capacità diffusiva dell'attività illecita, ritenute incompatibili con la minima offensività.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile se, in concreto, mira a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito e non denuncia un vero vizio logico della motivazione.
- La qualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti; la lieve entità va esclusa quando emergano dati come elevato quantitativo, alto tenore di principio attivo, modalità organizzate o professionalità dell'azione e capacità di diffusione non trascurabile.
- L'ipotesi della lieve entità è incompatibile con condotte che, per consistenza oggettiva e modalità esecutive, esprimano una rilevante offensività concreta e una dimensione non marginale del traffico.
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