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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12175/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna già pronunciata in appello per il reato contestato resta pertanto ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia grave. Con l'unico motivo ha dedotto carenza e illogicità della motivazione sulla responsabilità penale, contestando in particolare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la riconosciuta aggravante ex art. 416-bis.1, comma 1, c.p. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico e aspecifico, perché non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e non indicava gli specifici elementi di censura; inoltre, ha ritenuto non deducibili le doglianze sulla persona offesa, le cui dichiarazioni possono costituire da sole base della condanna previa verifica di credibilità e attendibilità intrinseca.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; l'assenza di indicazione puntuale degli elementi posti a base della censura rende il ricorso inammissibile.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le regole di riscontro previste per le dichiarazioni del coimputato o del correo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile; tali dichiarazioni possono sorreggere da sole la condanna se ne sia verificata credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.

  • art. 416-bis.1, comma 1, c.p.

    L'aggravante è ritenuta sussistente quando le modalità della condotta risultino riconducibili al modus operandi camorristico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: non è ammissibile una censura meramente assertiva o generica che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione di un vizio di motivazione richiede l'indicazione degli specifici passaggi della decisione censurati e delle ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica o carente.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche se la stessa sia parte civile, non sono soggette alla disciplina di riscontro dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice motivi sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità del racconto.
  • La valutazione delle dichiarazioni della persona offesa deve essere particolarmente rigorosa, ma resta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Una doglianza sulla sussistenza di un'aggravante è inammissibile se si risolve in affermazioni generiche e non si confronta con la motivazione specifica con cui il giudice di merito ha ricondotto la condotta al paradigma aggravante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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