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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11857/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la confisca di vari beni e rapporti finanziari intestati al Perini per presunta pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su tre profili principali: a) inesistenza o contraddittorietà del riconoscimento della condizione di pericolosità (contestando la valenza degli elementi nuovi e la qualità delle dichiarazioni eteroaccusatorie); b) erronea valutazione della sproporzione tra redditi leciti e risorse disponibili, per uso acritico di indici ISTAT e mancata considerazione di risparmi e redditi pregressi; c) assenza di correlazione temporale tra gli acquisti dei beni confiscati e il periodo di pericolosità dichiarato, con particolare riferimento a beni passati da una società al Perini.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze proposte attengano al merito valutativo e al percorso motivazionale del giudice di merito e non costituiscano specifiche violazioni di legge esperibili in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione di merito: a) sulla pericolosità ha richiamato sentenze definitive e grave quadro indiziario (dichiarazioni, conversazioni ambientali, servizi di osservazione) che individuano un ruolo direttivo del Perini nello spaccio; b) sulla sproporzione ha ritenuto legittimo il confronto tra redditi dichiarati e spese, anche avvalendosi in via indiziaria delle tabelle ISTAT e rilevando acquisti incompatibili con i redditi leciti; c) sulla correlazione temporale ha osservato che i beni sono stati acquisiti tra il 2015 e il 2019, periodo in cui il ricorrente era in condizione di pericolosità, e che il trasferimento della motobarca nella disponibilità personale rileva dal 2015. Conseguenze: condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 137/2020

    disciplinava la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; citato in relazione alla modalità di svolgimento dell'udienza

  • D.lgs. n. 159/2011

    definisce la condizione di pericolosità sociale che giustifica l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali; applicata per giustificare la confisca dei beni acquisiti durante il periodo di pericolosità

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; parametro usato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso che impugnava in realtà valutazioni di fatto

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 3-ter, secondo comma

    richiamata quale normativa di riferimento sulle misure di prevenzione e sulle modalità di sindacato in Cassazione

  • Codice di procedura penale

    art. 606, lett. e) e art. 616

    art. 606 lett. e) citato in relazione ai limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione; art. 616 richiamato per le conseguenze processuali in caso di inammissibilità (conseguenze economiche a carico del ricorrente)

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione è ammissibile solo per specifiche violazioni di legge: contestazioni che si limitano a criticare la valutazione delle prove o il peso dato agli elementi probatori sono, di regola, inammissibili.
  • Il giudice di merito può basare il giudizio di sproporzione anche su confronti indiziari tra redditi dichiarati e spese effettive, avvalendosi anche di dati ISTAT come elemento indiziario; l'onere di provare la lecita provenienza delle risorse e l'esistenza di risparmi spetta al proposto.
  • Per accertare la condizione di pericolosità societaria sono rilevanti sia le sentenze passate in giudicato sia elementi di grave quadro indiziario (dichiarazioni di terzi, conversazioni ambientali, servizi di osservazione); la valutazione complessiva di tali elementi rientra nel giudizio di merito.
  • La correlazione temporale tra acquisizione dei beni e periodo di pericolosità è decisiva: anche se un bene era formalmente nella disponibilità di una società prima, ciò che conta è la data in cui il proposto ne assume la disponibilità personale durante il periodo di pericolosità.
  • Se il ricorrente impugna essenzialmente la motivazione o chiede la rivalutazione delle prove, il rischio di inammissibilità è alto e possono essere disposte condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.

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